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Ordinanza — n. 30390/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived appeal reasons in a plea bargain case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30390/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under simplified procedure because it was filed for reasons not permitted by law. The underlying sentence resulted from a plea bargain where the defense explicitly waived all appeal grounds, yet the appellant raised generic claims regarding lack of reasoning without specifying a legal defect. The court ruled that in plea bargain appeals, only objections regarding the formation of the party's will or the prosecutor's consent are admissible, excluding complaints about waived reasons or the specific determination of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals following a plea bargain, only objections concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content are admissible, while complaints regarding waived reasons or the specific penalty determination are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal waived appeal grounds inadmissible cassation penalty determination simplified procedure remissione della pena rinuncia alla motivazione attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Trattasi, dunque, di un motivo che esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Trattasi, dunque, di un motivo che esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Occhione Francesco, nato a Catania il 27.06.1990 avverso la sentenza del 10 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore. 2,4 Il proposto ricorso si limita ad evocare in termini meramente assertivi e, comunque, generici, un ipotetico vizio di violazione di legge per mancanza della motivazione senza, peraltro, specificare il punto della decisione privo di un supporto argomentativo.

Trattasi, dunque, di un motivo che esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisa mente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasf usi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.