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Ordinanza — n. 30389/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to meet simplified procedure requirements under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30389/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the simplified procedure did not satisfy the specific grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged a first-instance judgment imposing a prison sentence and fine for drug trafficking, arguing violations of law and reasoning errors. The court ruled that since none of the statutory exceptions for simplified appeals were met, the request was rejected and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The simplified cassation procedure is inadmissible unless the appeal concerns the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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simplified cassation procedure drug trafficking conviction inadmissible appeal Criminal Procedure Code procedural requirements traffico qualificato di stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
dello stesso art. 448, comma 2 bis e dell'art.
Art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen.
448, comma 2 bis e dell'art. 610, comma 5 bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Cosenza, a sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Emilio Cavaliere ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e due mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti (artt.
Art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990, capi A, B, C, D dell'imputazione); che il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla denegata applicazione (parziale) dell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Artt. 81 cpv cod. pen.
la pena di due anni e due mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti (artt. 81 cpv cod. pen. e 73, commi 4 e 5 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Cosenza, a sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Emilio Cavaliere ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cavaliere Emilio, n. San Vincenzo La Costa (Cs) 19/12/1971 avverso la sentenza n. 111/22 G.i.p. Tribunale di Cosenza del 04/04/2022 udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il G.i.p. del Tribunale di Cosenza, a sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Emilio Cavaliere ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e due mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti (artt. 81 cpv cod. pen. e 73, commi 4 e 5 d.P.R. n. 309 del 1990, capi A, B, C, D dell'imputazione); che il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla denegata applicazione (parziale) dell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio della motivazione in relazione alla mancata esplicitazione dei criteri di determinazione della pena che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08//2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti è ammesso ai sensi dell'art.448, comma 2 bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotti dal ricorrente; che al di fuori dei predetti casi la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al cbn. disp. dello stesso art. 448, comma 2 bis e dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. sec. parte; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis sec. parte cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 14