Cassation appeal dismissed as inadmissible against sentencing judgment due to lack of statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to state reasons for acquittal under Article 337 of the Penal Code, claiming a violation of law. The Court rejected this because appeals against sentencing judgments are strictly limited to the specific violations enumerated in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, which did not include the alleged defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible for violations not expressly listed in the statute, even if they concern the failure to verify statutory grounds for acquittal.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso da De Nigro Simone, nato a Milano il 17.07.2022 avverso la sentenza del 29 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Ritenuto che il motivo proposto nel ricorso, afferente al mancato proscioglimento per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., per non avere il giudice enunciato i motivi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il predetto reato, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, essendo inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2022 Il Consiglie estensore Il Pre idente