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Sentenza — n. 30385/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30385/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30385/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 17 marzo 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Benevento con la quale è stata applicata a Marco Iovino la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi P e Q relative a plurime cessioni di sostanza stupefacente, di cui una anche a minorenne, commesse tra Dicembre 2020 e marzo 2021.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30385/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti traffico di cocaina confisca dei proventi di reato commisurazione della pena per traffico di stupefacenti estratto del casellario giudiziale detenuto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iovino Marco, nato a Bonea il 25/10/1965 avverso la ordinanza del 19/04/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. Claudio Guzzo, in sostituzione dell'avv. Vittorio Luigi Fucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 17 marzo 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Benevento con la quale è stata applicata a Marco Iovino la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi P e Q relative a plurime cessioni di sostanza stupefacente, di cui una anche a minorenne, commesse tra Dicembre 2020 e marzo 2021.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. In particolare, quanto al capo P non si è tenuto conto della dedotta impossibilità da parte della polizia giudiziaria, per la particolare conformazione dei luoghi, di percepire direttamente la presunta cessione in data 13.3.2021 presso la via dei Pini del Comune d , Montesarchio. 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura custodiale, avendo la difesa puntualmente dedotto la risalenza dei fatti a un anno e mezzo fa, la assenza di accertate cessioni da parte del ricorrente, la percezione di reddito lecito da parte di quest'ultimo, la disponibilità all'accoglienza da parte della sorella in Monsummanno Terme.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto al rilievo dato al servizio di OCP che ha individuato la cessione al minorenne - v. pg. 5 e sg. della ordinanza - sceso dalla autovettura una volta giunta presso la abitazione del ricorrente, affacciatosi sull'uscio e con il quale avveniva uno scambio, risalendo poi sulla autovettura immediatamante dopo fermata dai militari con il rinvenimento nella disponibilità del minorenne della cocaina appena acquistata nella abitazione di via dei Pini, presso la quale - peraltro - è incontestato l'accertato ruolo di assiduo spacciatore svolto dal ricorrente.3. Il secondo motivo è generico ed in fatto, rispetto all'incensurabile valutazione oggettiva - secondo la gravità e non occasionalità della condotta ampiamente organizzata - e soggettiva - negativa personalità desunta dai numerosi precedenti penali per reati gravi di stampo camorristico o con l'uso della violenza o in materia di armi - che ha fondato il quadro cautelare in ordine ai fatti recentemente compiuti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.