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Sentenza — n. 30379/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30379/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30379/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 7 febbraio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Stefan Rares Moise con la quale è stata a questi applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 bis d.P.R. n. 309/90 in relazione alla detenzione illecita di 210,46 grammi lordi di cocaina) e 2 (artt. 110,337 cod. pen.).

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 30379/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La ordinanza gravata si è così conformata alla giurisprudenza di legittimità che subordina l'inquadramento del fatto nella c.d. fattispecie lieve al favorevole giudizio su tutti i parametri indicati nella disposizione, sia quelli che attengono alla quantità, che quelli che attengono ai mezzi ed alle modalità dell'azione. In tal senso Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo Ciro ha tracciato il percorso interpretativo da intraprendere ai fini dell'inquadramento della fattispecie, operando un complessivo vaglio degli indici di lieve entità elencati dalla disposizione di all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina reato grave di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup atto sessuale con un detenuto organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Moise Rares Stefan, nato in Romania il 17/05/1997 avverso la ordinanza del 04/04/2022 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 7 febbraio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Stefan Rares Moise con la quale è stata a questi applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 bis d.P.R. n. 309/90 in relazione alla detenzione illecita di 210,46 grammi lordi di cocaina) e 2 (artt. 110,337 cod. pen.).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che deduce con unico motivo inosservanza dell'art. 73, comma 5, d P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto sub 1) secondo l'ipotesi lieve sulla base del solo dato ponderale, essendo rimasto sconosciuto quello qualitativo e non essendo state considerate la natura rudimentale e non organizzata della attività illecita.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto rispetto alla complessiva valutazione operata dalla ordinanza sia del dato ponderale dello stupefacente detenuto che della condotta tenuta con altro soggetto con problemi psichici e tentando di sfuggire ai controlli.

2. La ordinanza gravata si è così conformata alla giurisprudenza di legittimità che subordina l'inquadramento del fatto nella c.d. fattispecie lieve al favorevole giudizio su tutti i parametri indicati nella disposizione, sia quelli che attengono alla quantità, che quelli che attengono ai mezzi ed alle modalità dell'azione. In tal senso Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo Ciro ha tracciato il percorso interpretativo da intraprendere ai fini dell'inquadramento della fattispecie, operando un complessivo vaglio degli indici di lieve entità elencati dalla disposizione di all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Secondo il Supremo Collegio, infatti, è necessaria una valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati ed "è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi".

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.