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Ordinanza — n. 30374/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to file within ten days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30374/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible on procedural grounds regarding the timeliness of the filing. The appellant filed the petition at the wrong court, causing it to arrive at the competent tribunal after the mandatory ten-day deadline expired. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 311, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation against a tribunal's order must be filed within ten days of notification at the competent court; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal timeliness requirement wrong court filing Cassation procedure procedural defect tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 311, comma 3, cod. proc. pen.
Deve rammentarsi in proposito che l'art. 311, comma 3, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Nocera Daniele, nato a Gela il 17/10/1998 avverso l'ordinanza del 19/5/2022 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! consigliere Emilia Anna Giordano. FATTO E DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per vizio originario, relativo alla tempestività dell'impugnazione. L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.. Risulta che l'ordinanza impugnata è stata notificata in data 3 giugno 2022 e 31 maggio 2022 , rispettivamente, all'indagato ricorrente e al difensore e che l'odierno ricorso per cassazione, depositato presso il Tribunale di gela il 10 giugno 2022 è pervenuto al Tribunale di Caltanissetta il 16 giugno 2022 e, quindi, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. per la tempestività dell'impugnazione.

Deve rammentarsi in proposito che l'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. contiene una specifica disciplina per la presentazione del ricorso per cassazione, che deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione e dalla quale discende che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame, deve essere presentato nella cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Irrilevante, pertanto, ai fini della regolare e tempestiva proposizione dell'odierna impugnazione, il deposito del ricorso presso il Tribunale di Gela. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, 7 luglio 2022 Il C