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Ordinanza — n. 30373/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of timeliness due to filing at the wrong court office.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible ex officio because it was filed late and at the incorrect court registry. The respondent's order was notified in May 2022, yet the appeal was only deposited in June at the wrong office, missing the ten-day deadline. The court ruled that the appellant bears the risk of filing at an unauthorized location, as the relevant date is when the act reaches the competent registry.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 311, comma 3 c.p.p.: A cassation appeal against a tribunal of review order must be filed at the competent registry; failure to do so renders the appeal inadmissible for lack of timeliness.

Parole chiave

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cassation appeal timeliness wrong court registry ex officio inadmissibility ten day deadline tribunal of review deposito tardivo istanza di ricusazione tardiva ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 311, comma 3 c.p.p.
Deve rammentarsi in proposito che l'art. 311, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Taurelli Iolanda, nata a Nettuno il 26/1/1963 avverso l'ordinanza del 11/4/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. FATTO E DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per vizio originario, relativo alla tempestività dell'impugnazione. L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.. Risulta che l'ordinanza impugnata è stata notificata in data 17 maggio e 24 maggio 2022, rispettivamente al difensore ed all'indagata e che il ricorso per la cassazione dell'ordinanza è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale del Riesame che aveva adottato ìl provvedimento impugnato, solo il 27 giugno 2022 e, quindi, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. per la tempestività dell'impugnazione.

Deve rammentarsi in proposito che l'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. contiene una specifica disciplina per la presentazione del ricorso per cassazione, che deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione e dalla quale discende che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame, deve essere presentato nella cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, deo. 2021, Bottari, Rv. 280167). 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 luglio 2022 Il Consigliere relato