Ordinanza — n. 30372/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: La Posta Alessandro, nato a Sora il 12/7/1983 avverso la sentenza del 9/6/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. FATTO E DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per vizio originario, relativo alla tempestività dell'impugnazione. L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.. Risulta che la sentenza impugnata è stata letta in udienza e che il ricorso per cassazione è pervenuto alla Corte di appello di Roma il 28 giugno 2022 essendo stato depositato presso il Tribunale di Frosinone il 17 giugno 2022, quindi oltre il termine di cinque giorni previsto per la tempestività dell'impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30372/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deve darsi seguito al principio affermato da questa Corte alla stregua del quale in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto (Conf.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: La Posta Alessandro, nato a Sora il 12/7/1983 avverso la sentenza del 9/6/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. FATTO E DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per vizio originario, relativo alla tempestività dell'impugnazione. L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.. Risulta che la sentenza impugnata è stata letta in udienza e che il ricorso per cassazione è pervenuto alla Corte di appello di Roma il 28 giugno 2022 essendo stato depositato presso il Tribunale di Frosinone il 17 giugno 2022, quindi oltre il termine di cinque giorni previsto per la tempestività dell'impugnazione.
Deve darsi seguito al principio affermato da questa Corte alla stregua del quale in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto (Conf.
Sez. F, n. 23953 del 20/08/2020, Fiore Francesco, Rv. 279546). Solo nel caso in cui l'impugnazione (depositata presso altro ufficio giudiziario o inviata mediante raccomandata) giunga ugualmente presso la cancelleria del giudice competente a riceverla entro il termine di legge, il ricorso deve intendersi tempestivamente presentato: ma tale evenienza, come anticipato, non ricorre nel caso in esame. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Roma, 7 luglio 2022 Il Consigliere relatore idente Emilia Anna ord Pi tu i Di Stefano o ATO 4