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Ordinanza — n. 30371/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to untimely filing after oral reading of lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30371/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible ex officio because it was filed late after the lower court's decision was read in open session. The appellant submitted the appeal on June 29, 2022, exceeding the five-day deadline following the June 14 reading, despite the presence of counsel and the appellant. The court rejected the argument that the appeal could be filed at a different judicial office, ruling that such flexibility would undermine the speed required for European arrest warrant proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 582, comma 2 c.p.p.: A cassation appeal against a decision on the execution of a European arrest warrant must be filed at the clerk's office of the issuing judge within five days of the decision's reading, and filing at a different office does not cure untimeliness unless the document arrives within the statutory period.

Parole chiave

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European arrest warrant cassation appeal timeliness requirement clerk's office filing ex officio inadmissibility allontanamento ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen..
Art. 582, comma 2 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 23953 del 20/08/2020
Sez. F, n. 23953 del 20/08/2020, Fiore Francesco, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Torna Petríca Constantín Dorel, nato in Romania il 13/6/1992 avverso la sentenza del 14/6/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. FATI-0 E DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per vizio originario, relativo alla tempestività dell'impugnazione. L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.. Risulta che la sentenza impugnata è stata letta in udienza e che il ricorso per cassazione è pervenuto alla Corte di appello di Milano il 29 giugno 2022 a seguito di lettura all'udienza del 14 giugno 2022, udienza a cui erano presenti difensore e ricorrente al quale è stata data immediata traduzione in lingua nota, quindi oltre il termine di cinque giorni previsto per la tempestività dell'impugnazione.

Deve darsi seguito al principio affermato da questa Corte alla stregua del quale in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto (Conf.

Sez. F, n. 23953 del 20/08/2020, Fiore Francesco, Rv. 279546). Solo nel caso in cui l'impugnazione (depositata presso altro ufficio giudiziario o inviata mediante raccomandata) giunga ugualmente presso la cancelleria del giudice competente a riceverla entro il termine di legge, il ricorso deve intendersi tempestivamente presentato: ma tale evenienza, come anticipato, non ricorre nel caso in esame. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Roma, 7 luglio 2022 Il Consiglie