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Ordinanza — n. 30369/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-justiciable arguments regarding sentencing consistency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30369/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible de plano and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations of Articles 132 and 133 of the Penal Code regarding sentencing consistency, but the court found these arguments incompatible with a prior settlement reached by the appellant. Consequently, the court ruled that such claims on sentencing congruity cannot be raised in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Arguments concerning the congruity of the penal sanction, which presuppose the appellant's consent to the treatment, are inadmissible in legality proceedings as they fall outside the scope of reviewable legal violations.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing consistency legality proceeding prior settlement procedural costs alleggerimento della pena remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Miele Daniele, nato a Caserta il 03.07.1992 avverso la sentenza del 13 aprile 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla insufficienza della motivazione con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore II Ffrsidente