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Ordinanza — n. 30368/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because personally filed by the accused against a reduced sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30368/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the accused against a sentence reducing his term. The lower court had reduced the penalty based on the defendant's surrender, while the appellant argued for acquittal due to lack of motivation. The court ruled that such appeals must be lodged by a lawyer and cannot be filed directly by the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Personal appeals in criminal matters must be lodged by a lawyer and are inadmissible if filed directly by the accused.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by accused procedural requirement lawyer de plano declaration surrender mitigation imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il giudice di impugnazione e, stante la tipologia di inammissibilità, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Roberto Mario, nato a Napoli il 10/8/1984 avverso la sentenza del 14/2/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. FATTO E DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato (o dalla parte, in generale), Mario Di Roberto, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in accoglimento della richiesta delle parti, ha ridotto la pena a quella di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro diecimila di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 commesso il 28 settembre 2018, fatto per il quale il ricorrente versa in stato di custodia cautelare in carcere.

La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il giudice di impugnazione e, stante la tipologia di inammissibilità, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. ma anche i motivi di ricorso (il ricorrente denunciava vizio di motivazione in punto di mancata applicazione di proscioglimento, a fronte di rinuncia ai motivi di appello di merito) non avrebbe condotto ad esito diverso. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 luglio 2022 Il