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Ordinanza — n. 30367/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30367/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30367/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Perugino Fabrizio, nato a Brindisi i! 17.09.1983 Testini Francesco Felice, nato a Brindisi il 11.02.1985 avverso la sentenza del 15 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Brindisi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; ("dita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi, afferenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., in ordine all'omessa motivazione da parte del Giudice circa la sussistenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge o di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30367/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 125 e 129 cod. proc. pen., in ordine all'omessa motivazione da parte del Giudice circa la sussistenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge o di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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condono delle spese procedurali restituzione in pristino annullamento del lodo arbitrale disobbedienza alla decisione dell'autorità ricorso di annullamento revoca della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen., in ordine all'omessa motivazione da parte del Giudice circa la sussistenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Perugino Fabrizio, nato a Brindisi i! 17.09.1983 Testini Francesco Felice, nato a Brindisi il 11.02.1985 avverso la sentenza del 15 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Brindisi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; ("dita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi, afferenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., in ordine all'omessa motivazione da parte del Giudice circa la sussistenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge o di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore esi