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Ordinanza — n. 30359/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30359/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30359/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Perja Gezim, nato in Albania il 16/07/1995 avverso la sentenza del 27/04/2022 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATI-0 E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Perja Gezim impugna la sentenza del Tribunale di Milano ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30359/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Perja Gezim impugna la sentenza del Tribunale di Milano ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale perizia psichiatrica insufficiente eccezione di illegalità guida in stato di ebbrezza qualificata risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Perja Gezim impugna la sentenza del Tribunale di Milano ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Perja Gezim, nato in Albania il 16/07/1995 avverso la sentenza del 27/04/2022 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATI-0 E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Perja Gezim impugna la sentenza del Tribunale di Milano ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90.

2. Il ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto asseritamente riconducibile nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai r, sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). I motivi di ricorso proposti, che solo apoditticamente denunciano l'erronea qualificazione giuridica, esulano dall'ambito di quelli consentiti.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così