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Ordinanza — n. 30358/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of manifest illogical reasoning under Art. 448 c.p.p. as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30358/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Romadi Rachid inadmissible via simplified procedure. The appellant argued the lower court's reasoning regarding a crime under Art. 73 D.P.R. 309/90 was manifestly illogical. The court ruled that complaints about the quality of reasoning in sentencing appeals fall outside the scope of Art. 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Complaints regarding the quality of reasoning in sentencing appeals are inadmissible as they do not constitute a ground for cassation under the specified statutory provisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogical reasoning sentencing appeal Code of Criminal Procedure simplified procedure Cassazione Roma procedural admissibility imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché la doglianza dedotta (vizio di motivazione) esula da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Romadi Rachid con cui si censura la mancanza.^é la manifesta illogidtà della motivazione in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Romadi Rachid, nato in Marocco il 13/08/1988 avverso la sentenza del 24/03/2022 emessa dal Tribunale di Monza visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Romadi Rachid con cui si censura la mancanza.^é la manifesta illogidtà della motivazione in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché la doglianza dedotta (vizio di motivazione) esula da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05