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Ordinanza — n. 30357/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to procedural violations and improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30357/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Cristino Michele inadmissible through a simplified procedure. The applicant directly drafted the petition in violation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure and raised grievances outside the scope of Article 599-bis. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the petition is directly drafted by the appellant in violation of statutory representation rules or if the grievances raised fall outside the scope of permissible appeals.

Parole chiave

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procedural violation direct drafting inadmissible appeal simplified procedure Criminal Procedure Code allegazioni insufficientemente motivate ritiro della querela penale evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge violazione di quanto disposto dall'art.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
(come modificato dalla legge 103 del 2017) e che, inoltre, le doglianze dedotte esulano dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
(come modificato dalla legge 103 del 2017) e che, inoltre, le doglianze dedotte esulano dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cristino Michele nato a San Severo il 26.07.2001 avverso la sentenza del 11 febbraio 2022 emessa dalla Corte di Appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Cristino Michele con cui si censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di cui all'art.385 cod. pen. e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 103 del 2017) e che, inoltre, le doglianze dedotte esulano dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P ident