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Ordinanza — n. 30356/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing order as grounds exceed statutory limits for such appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30356/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Avallone Luca inadmissible under simplified procedure. The appellant challenged the sentencing order citing violations of law and lack of motivation regarding specific articles, but the court found these grievances exceeded the permissible scope for appeals against sentencing orders. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.; Art. 111 Cost.; Art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen. Appeals against sentencing orders must strictly adhere to statutory grounds; grievances exceeding these limits or unrelated to the judgment's content are inadmissible.

Parole chiave

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appeal against sentencing order inadmissible appeal simplified procedure statutory limits lack of motivation court costs Cassa delle ammende commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le censure allegate esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 111 Cost.
Art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen.
deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le censure allegate esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod.
Art. 111 co. 7 Cost.
Art. 12 sexies L. n. 365/92
Art. 240 co. 1 cod. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
artt. 129 cod. proc. pen
309/90 con cui si censura il vizio di violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 81 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Avallone Luca nato a Salerno il 06/08/1975 avverso la sentenza del 10/01/2022 emessa dal Tribunale di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Avallone Luca in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 con cui si censura il vizio di violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 81 cod. pen., 111 Cost., 448 co. 2 bis cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le censure allegate esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

Considerato, inoltre, che il motivo relativo all'inosservanza di legge e alla mancanza di motivazione in relazione agli artt. 111 co. 7 Cost., 448 co. 2 bis cod. proc. pen., 12 sexies L. n. 365/92 e 240 co. 1 cod. pen. risulta del tutto eccentrico rispetto al contenuto della sentenza impugnata nella quale manca qualsiasi riferimento al provvedimento di confisca. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso