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Ordinanza — n. 30355/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30355/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30355/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sinner Martin (CUI 01ZX7KH), nato a San Candido il 05/04/1980 avverso la sentenza del 29/03/2022 del Tribunale di Bolzano udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Sinner Martin impugna la sentenza del Tribunale di Bolzano con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30355/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Sinner Martin impugna la sentenza del Tribunale di Bolzano con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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motivi di cassazione imputazione per reati di stupefacenti cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Sinner Martin impugna la sentenza del Tribunale di Bolzano con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sinner Martin (CUI 01ZX7KH), nato a San Candido il 05/04/1980 avverso la sentenza del 29/03/2022 del Tribunale di Bolzano udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Sinner Martin impugna la sentenza del Tribunale di Bolzano con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 444 cod. proc. pen. quanto ad assenza della motivazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). I motivi di ricorso proposti, che denunciano l'assenza di motivazione e la violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. esulano dall'ambito di quelli consentiti.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis