Italian Court dismisses late appeal for inadmissibility due to exceeding ten-day deadline under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alica Siposovà inadmissible because it was submitted four days after the statutory ten-day deadline expired. The appellant argued for review of the Ancona Review Tribunal's order, but the Court noted the appeal was filed via PEC on May 12, 2022, following notification on April 8, 2022. Consequently, the Court dismissed the request under Article 311 of the Criminal Procedure Code and ordered the appellant to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals filed after the expiration of the ten-day period prescribed for measures already in execution are inadmissible, resulting in the dismissal of the request and the imposition of procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Siposovà Alica nata in Slovacchia il 03.03.1968 avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona del 08/04/2022; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Alica Siposovà è tardivo, essendo stata l'ordinanza notificata in data 08/04/2022 e il ricorso presentato mediante PEC in data 12/05/2022, quindi oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., quando il provvedimento era già in esecuzione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende„ in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. Rilevato, infine, che la Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter, disp. att cod. proc. pen., in ragione del permanere della misura della custodia cautelare in atto nei confronti della ricorrente.
P. Q. Pii. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 luglio 2022 Il Consigliere estens,re Il ide