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Sentenza — n. 30349/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30349/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30349/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Hamraoui Hamza e Erradam Abdellah propongono separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, riconosciuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza di condanna n. 343/19, ha applicato loro, a titolo di aumento della pena già inflitta con detta sentenza, la pena di mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. peri, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Entrambi i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione della condotta quale detenzione per uso personale ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguenze assoluzione dal reato ascritto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30349/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 343/19, ha applicato loro, a titolo di aumento della pena già inflitta con detta sentenza, la pena di mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. peri, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Entrambi i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione della condotta quale detenzione per uso personale ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguenze assoluzione dal reato ascritto.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti errore nella commisurazione della pena traffico qualificato di eroina abuso di sostanze infrazioni riguardanti la canapa eccezione di illegalità
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Testo completo

seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da Harnraoui Hamza, nato in Marocco 1'1.01.1991 Erradam Abdellah nato in Marocco 1'1.01.1988 avverso la sentenza del 6 ottobre 2021 emessa dal Tribunale di Piacenza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Hamraoui Hamza e Erradam Abdellah propongono separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, riconosciuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza di condanna n. 343/19, ha applicato loro, a titolo di aumento della pena già inflitta con detta sentenza, la pena di mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. peri, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Entrambi i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione della condotta quale detenzione per uso personale ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguenze assoluzione dal reato ascritto.

2. I ricorsi possono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazioni che, richiedendo una rivalutazione degli elementi considerati ai fini della qualificazione delle condotte, senza prospettare alcun errore manifesto, devono essere dichiarate inammissibili essendo state proposte per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Va al riguardo ribadito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le tante, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahnned, Rv. 283023). 3.All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, i ricorrenti vanno condannatt . al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i rispettivi ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così