Ordinanza — n. 30346/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Casadio Romano nato a Forlì il 28.04.1939 avverso la sentenza del 24 febbraio 2015 emessa dalla Corte di Cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini P1\ OSSERVA Ritenuto il ricorso inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si aggiunge la genericità dei motivi di ricorso.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 30346/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si aggiunge la genericità dei motivi di ricorso.
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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Casadio Romano nato a Forlì il 28.04.1939 avverso la sentenza del 24 febbraio 2015 emessa dalla Corte di Cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini P1\ OSSERVA Ritenuto il ricorso inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si aggiunge la genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2022 La Consigliera estensora Il P