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Sentenza — n. 30328/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30328/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30328/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 80 del 14 febbraio 2022 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Campobasso a Valentino Mainolfi ex artt. 81, comma 2, 110 e 392 cod. pen. per avere esercitato arbitrariamente le proprie ragioni ai danni di Nicolino Picciano relativamente al diritto di proprietà di un immobile nel quale si è introdotto con violenza sulle cose nei modi descritti nell'imputazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30328/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ipoteca legale del venditore valore venale dell'immobile negozio giuridico immobiliare prova della proprietà incanto forzato immobiliare venditore parte contraente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mainolfi Valentino, nato a Boiano il 14/02/1975; avverso la sentenza del 14/02/2022 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 80 del 14 febbraio 2022 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Campobasso a Valentino Mainolfi ex artt. 81, comma 2, 110 e 392 cod. pen. per avere esercitato arbitrariamente le proprie ragioni ai danni di Nicolino Picciano relativamente al diritto di proprietà di un immobile nel quale si è introdotto con violenza sulle cose nei modi descritti nell'imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Mainolfi si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nel dare , credito alle inattendibili dichiarazioni della persona offesa (che ha affermato di essere da anni in possesso dell'immobile acquistato dall'imputato) trascurando il contenuto dell'atto notarile di compravendita attestante la vendita della proprietà dell'immobile da Picciano a Mainolfi prima dei fatti oggetto delle imputazioni e rigettando la richiesta di esaminare Picciano formulata in appello ex art. 603 cod. proci. pena. (già avanzata in primo grado ex art. 507 cod. proci. pena.) quale prova decisiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata nella quale si evidenzia come le ripetute condotte di Mainolfi (che non sono disconosciute dall'imputato) furono evidente manifestazione della sua volontà di esercitare un diritto di proprietà o il possesso essendo significativamente consistite nella reiterata rottura e asportazione delle catene e del lucchetto del cancello di ingresso, nella rimozione della recinzione dell'area di pertinenza dell'immobile e delle masserizie presenti nella casa, nella realizzazione di una pavimentazione in cemento.

Su questa base, non irragionevolmente la Corte ha escluso la rilevanza della deposizione della parte lesa che dovrebbe riconoscere di avere concesso a Mainolfi di pulire l'area per sistemarla e renderla civile abitazione (e non rimessa per i maiali) perché il contenuto degli atti indicati nella sentenza esubera dall'asserito esercizio di tale autorizzazione. Né rileva che, il ricorrente abbia prodotto un suo atto di acquisto dell'immobile da Pasquale Picciano, giacché comunque lo spoglio è avvenuto nei confronti di Nicolino Picciano che da oltre venti anni utilizzava pacificamente uti dominus l'immobile (p. 3).

2. Deve, infatti, ribadirsi che l'arbitrarietà dell'esercizio delle proprie ragioni può escludersi solo se l'agente attua un comportamento violento per mantenere il suo possesso attuale (violenza manutentiva) o per recuperarlo nell'immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa) perché in entrambi i casi l'ordine giuridico preesistente è conservato e non turbato (Sez. 5, n. 4975 del 13/12/2006, dep. 2007, Gobetti, Rv. 236315; Sez. 6, n. 20277 del 19/04/2001, De Marco, Rv. 218838). Più precisamente l'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e l'azione relativa avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, per l'impellente necessità di ripristinare il possesso perduto, al fine di impedire il consolidamento della nuova (Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020, Martinucci Rv. 278614; (Sez. 6, n. 10602 del 10/02/2010, Costanzo, Rv. 246409).

Queste condizioni non ricorrono nella fattispecie in esame, e, pertanto, il ricorso risulta inammissibile.

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì Mainolfi Valentino lipncjg alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio in favore della parte civile, Picciano Nicolino, che liquida in complessivi euro 3.510,00 olt