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Ordinanza — n. 30043/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30043/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30043/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pugliese Maurizio, nato ad Asti il 03/09/1971 avverso la sentenza del 17 marzo 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché il motivo dedotto esula da quelli che possono essere proposti avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. pen. In particolare, è manifestamente infondata la prospettazione del vizio della sentenza sotto l'aspetto dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, essendosi nella specie rinunciati i motivi afferenti alla responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 599- bis cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30043/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599- bis cod. pen. In particolare, è manifestamente infondata la prospettazione del vizio della sentenza sotto l'aspetto dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, essendosi nella specie rinunciati i motivi afferenti alla responsabilità.

Parole chiave

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esame delle censure formali esame di cassazione diritto di ottenere una decisione censura formulata in modo carente revisione di una decisione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599- bis cod. pen
Invero, è' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, è' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pugliese Maurizio, nato ad Asti il 03/09/1971 avverso la sentenza del 17 marzo 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché il motivo dedotto esula da quelli che possono essere proposti avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. pen. In particolare, è manifestamente infondata la prospettazione del vizio della sentenza sotto l'aspetto dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, essendosi nella specie rinunciati i motivi afferenti alla responsabilità.

Invero, è' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il consigliere estensore Il Pr i