Ordinanza — n. 30042/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ifaoui Achref nato in Tunisia il 28.12.1993 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Ifaoui Achref deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché la doglianza dedotta riguardante la mancanza della motivazione in ordine alla verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. esula da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30042/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. esula da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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nte: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ifaoui Achref nato in Tunisia il 28.12.1993 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Ifaoui Achref deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché la doglianza dedotta riguardante la mancanza della motivazione in ordine alla verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. esula da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/7