Sentenza — n. 30022/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Iyiriaro Harrison è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per quello previsto dall'art. 651 cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si assume che con il terzo motivo di appello era stata chiesta l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione alla contravvenzione e la Corte avrebbe escluso l'invocata causa di non punibilità in relazione al reato di resistenza, cioè per un reato diverso rispetto a quello per il quale la non punibilità era stata invocata. Si aggiunge che anche il riferimento da parte della Corte alla abitualità della condotta, desunta dai plurimi reiterati ed anche specifici precedenti penali, sarebbe errato perché anche in questo caso riferita ad un reato diverso; nè sarebbero stati indicati "a quali titoli del casellario si farebbe riferimento per escludere il beneficio" (così il ricorso).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 651 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 30022/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Iyiriaro Harrison, nato in Nigeria il 15/05/1984 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano 1'01/12/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Iyiriaro Harrison è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per quello previsto dall'art. 651 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si assume che con il terzo motivo di appello era stata chiesta l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione alla contravvenzione e la Corte avrebbe escluso l'invocata causa di non punibilità in relazione al reato di resistenza, cioè per un reato diverso rispetto a quello per il quale la non punibilità era stata invocata. Si aggiunge che anche il riferimento da parte della Corte alla abitualità della condotta, desunta dai plurimi reiterati ed anche specifici precedenti penali, sarebbe errato perché anche in questo caso riferita ad un reato diverso; nè sarebbero stati indicati "a quali titoli del casellario si farebbe riferimento per escludere il beneficio" (così il ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. A fronte di un motivo di appello generico, già di per sé inammissibile, in cui l'imputato si era limitato ad enunciare che la causa di non punibilità era configurabile in relazione alla contravvenzione in quanto il comportamento non sarebbe stato abituale e perché l'offesa sarebbe stata di particolare tenuità, senza spiegare in concreto alcunchè, la Corte, diversamente dagli assunti difensivi, ha escluso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non solo in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma " in ogni caso" (cfr., pag. 3 sentenza impugnata) attesa l'abitualità nel delinquere dell'imputato desunta dai plurimi e anche specifici precedenti penali a suo carico. Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che non si è confrontato con la sentenza impugnata, non spiegando alcunchè sulle ragioni concrete per cui la causa di non punibilità avrebbe dovuto essere riconosciuta e, in particolare, perché nella specie il comportamento non sarebbe abituale.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il