Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29967/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29967/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29967/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mascali Giuseppe, nato a Catania il 21/7/1972 avverso la sentenza del 27 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa o illogica motivazione sul trattamento sanzionatorio e applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo, non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e applicazione delle circostanze.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29967/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mascali Giuseppe, nato a Catania il 21/7/1972 avverso la sentenza del 27 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa o illogica motivazione sul trattamento sanzionatorio e applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo, non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e applicazione delle circostanze.

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame dell'entità pena motivi di cassazione sanzioni penali adeguamento della pena pene condizionali proporzionalità della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mascali Giuseppe, nato a Catania il 21/7/1972 avverso la sentenza del 27 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa o illogica motivazione sul trattamento sanzionatorio e applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo, non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e applicazione delle circostanze.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidyite