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Ordinanza — n. 29966/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29966/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29966/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Napolitano Vincenzo, nato a Noia il 24/07/1989 avverso la sentenza del 18 marzo 2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto - nella specie, il mancato riconoscimento dello spaccio di lieve entità di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 - là dove tale vizio non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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art. 74 D.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 29966/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 - là dove tale vizio non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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aggravamento della pena riduzione della multa attenuazione della pena commutazione della pena pecuniaria altri reati individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 74 D.P.R. 309/1990
In particolare, al ricorrente è contestato anche il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, con il ruolo di capo e promotore, il che rende non ictu °cui/ evidente la lieve entità delle condotte di cessione, anche al confronto con altri imputati, in particolare Berriola, che di tale reato non risponde.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Napolitano Vincenzo, nato a Noia il 24/07/1989 avverso la sentenza del 18 marzo 2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto - nella specie, il mancato riconoscimento dello spaccio di lieve entità di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 - là dove tale vizio non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato.

In particolare, al ricorrente è contestato anche il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, con il ruolo di capo e promotore, il che rende non ictu °cui/ evidente la lieve entità delle condotte di cessione, anche al confronto con altri imputati, in particolare Berriola, che di tale reato non risponde. Ritenuto che l'erronea qualificazione del fatto non può essere dedotta facendo riferimento alla diversa qualificazione intervenuta, per i medesimi fatti contestati (ai capi 18 e 19) nei confronti del concorrente Berriola, atteso che l'esito del giudizio nei confronti di quest'ultimo non preclude una autonoma valutazione a carico del ricorrente, anche in considerazione del più ampio contesto nel quale si inserisce la condotta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il consigliere estensore Il yte