Ordinanza — n. 29965/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente: ORDINANZA sui ricorsi proposto da Botta Nicola, nato a Napoli il 24.05.1988 Acanfora Davide, nato a Napoli il 19.11.1992 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, giacché, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29965/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, giacché, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;
Parole chiave
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eguente: ORDINANZA sui ricorsi proposto da Botta Nicola, nato a Napoli il 24.05.1988 Acanfora Davide, nato a Napoli il 19.11.1992 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, giacché, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi te