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Ordinanza — n. 29964/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29964/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29964/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Stabile Massimo, nato a Eboli il 11/04/1976 avverso la sentenza del 19/04/2021 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ricondotto all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti geheriche prevalenti sulla contestata recidiva, risulta proposto per motivi non consentiti dalla legge: analogamente a quanto avviene nella rjfluncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29964/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti geheriche prevalenti sulla contestata recidiva, risulta proposto per motivi non consentiti dalla legge: analogamente a quanto avviene nella rjfluncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale rinuncia alla concessione pene condizionali revoca della sospensione condizionale attenuazione libera della pena remissione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Stabile Massimo, nato a Eboli il 11/04/1976 avverso la sentenza del 19/04/2021 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ricondotto all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti geheriche prevalenti sulla contestata recidiva, risulta proposto per motivi non consentiti dalla legge: analogamente a quanto avviene nella rjfluncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i