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Ordinanza — n. 29963/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible due to lack of statutory grounds for motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29963/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Spada, Spinelli, and Spinelli inadmissible de plano. The appellants argued that the first-instance judgment suffered a motivation defect regarding the crime under Article 73, paragraph 5, of the Tax Evasion Law. The Court ruled that such defects do not constitute a valid ground for cassation against plea-bargain sentences, which require only a brief factual description and legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: Appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible for alleged motivation defects because the law prescribes only specific grounds for cassation, and such sentences require only a succinct description of facts and legal qualification.

Parole chiave

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plea bargain sentencing motivation defect cassation admissibility tax evasion crime de plano inadmissibility motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
309/1990, propongono censure non consentite; infatti, anche a voler tacere della genericità dei motivi, il vizio di motivazione non rientra tra le ipotesi tassativamente previste per le quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Art. 129 c.p.p.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
(tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Spada Isabella, nata a Frosinone il 07/03/1987 2. Spinelli Guido, nato a Pescara il 30/12/1981 3. Spinelli Vincenzina, nata a Sessa Aurunca il 09/10/1957 avverso la sentenza del 23/03/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i motivi dedotti nei ricorsi, tutti afferenti al vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, propongono censure non consentite; infatti, anche a voler tacere della genericità dei motivi, il vizio di motivazione non rientra tra le ipotesi tassativamente previste per le quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dovendo, peraltro, ribadirsi come la sentenza che recepisce l'accordo intervenuto tra le parti sia da considerarsi sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec