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Ordinanza — n. 29962/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29962/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29962/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Barillà Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 16/12/1977 avverso la sentenza del 02/12/2021 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 599-bis cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale applicato la pena prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 nel minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, esulando il motivo dedotto dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare e non ricorrendo un'ipotesi di determinazione della pena contra legem; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 133 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29962/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen. e 599-bis cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale applicato la pena prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 nel minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, esulando il motivo dedotto dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare e non ricorrendo un'ipotesi di determinazione della pena contra legem; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti pena minima errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena proporzionalità della pena dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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artt. 133 cod. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
309/1990 nel minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, esulando il motivo dedotto dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Barillà Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 16/12/1977 avverso la sentenza del 02/12/2021 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 599-bis cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale applicato la pena prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 nel minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, esulando il motivo dedotto dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare e non ricorrendo un'ipotesi di determinazione della pena contra legem; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il