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Ordinanza — n. 29961/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to vague grounds and insufficient motivation of the lower court's sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29961/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stivala Giuseppe inadmissible de plano. The lower court's sentence was deemed sufficiently motivated by its concise description of facts, legal qualification, and penalty congruity, which the appellant failed to challenge with specific grounds. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: An appeal against a sentence of application of penalty upon request is inadmissible if the grounds are indeterminate and the lower court's brief motivation, including fact description and legal qualification, is sufficient to exclude the need for further analysis.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility vague grounds of appeal sentence motivation sufficiency de plano inadmissibility procedural costs award controllo della commisurazione della pena esame delle censure formali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Stivala Giuseppe, nato a Siracusa il 18/12/1969 avverso la sentenza del 04/04/2022 del Tribunale di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il motivo di ricorso propone - peraltro in forma molto indeterminata - censure non consentite, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo quest'ultima da considerarsi sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste - che devono risultare con carattere di evidenza - e con la verifica della congruità della pena patteggiata, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine; verifica alla quale si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il