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Sentenza — n. 29954/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against electronic bracelet bail, upholding conviction for drug trafficking conspiracy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay legal costs. The appellant argued she was merely an accessory to drug trafficking rather than a principal, and that the bail measure was insufficiently motivated. The court rejected these claims, finding her active role in facilitating sales and the habitual nature of the drug dealing justified the coercive measure.

Regesto Legislator

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Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The court holds that an accused's vigilant presence during drug sales constitutes active participation in the crime, warranting a coercive measure like electronic monitoring rather than less restrictive bail.

Parole chiave

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drug trafficking conspiracy electronic bracelet bail accessory vs principal cautionary measures adequacy inadmissible appeal traffico aggravato di stupefacenti procedimento penale pendente braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata derubricazione del reato contestato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pietropaolo Francesca, nata a San Benedetto del Tronto il 10/12/2001 avverso l'ordinanza emessa il 2/5/2022 dal Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato Nello Di Sabatino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di L'Aquila, riformando parzialmente l'ordinanza cautelare emessa a carico di Francesca Pietropaolo, applicava la misura degli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico", in luogo della custodia cautelare in carcere originariamente disposta in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la suddetta ordinanza, la ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con i primi due motivi, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sottolineando come gli acquirenti della sostanza stupefacente non avevano indicato una sua condotta attiva nelle cessioni. Si sostiene, pertanto, che l'indagata avrebbe al più assunto il ruolo di connivente non partecipe al reato commesso da altri soggetti, a loro indagati nel medesimo procedimento. 2.2. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata derubricazione del reato contestato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.3. Con il quarto motivo, infine, lamenta la carenza di motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. I primi due motivi di ricorso non si confrontano con la ricostruzione, logica e immune da censure, contenuta nell'ordinanza impugnata, lì dove si specifica che uno - tra i tanti soggetti che si recavano presso l'abitazione in cui si svolgeva l'attività di spaccio - ha espressamente riferito di aver acquistato stupefacente dall'indagata. Altri acquirenti, pur limitandosi a riferire dell'assidua presenza della Pietropaolo al momento delle cessioni di droga„ hanno precisato che tale presenza non sarebbe stata meramente occasionale o, comunque, neutra ai fini della commissione del reato, in quanto la Pietropaolo teneva un atteggiamento vigile e guardingo, al fine di garantire che le cessioni di stupefacente si svolgessero senza che sorgessero problemi di sorta.

È di tutta evidenza, quindi, che la condotta dell'indagata è stata correttamente qualificata in termini di concorso nel reato e non già quale mera connivenza, sia perché - almeno in un caso - è stata la Pietropaolo ad eseguire materialmente la cessione di droga, sia perché nelle restanti ipotesi la sua presenza all'atto delle cessioni non era neutra, bensì forniva un contributo, quanto meno morale, alla realizzazione del reato.

3. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale si chiede la derubricazione nell'ipotesi lieve, avendo il Tribunale sottolineato come l'attività di spaccio era svolta con abitualità, riguardava diverse tipologie di sostanze stupefacenti e dimostrava la capacità degli indagati di procurarsi la disponibilità di cospicui quantitativi. Tali elementi sono stati correttamente valorizzati per escludere la tenuità del fatto.

4. L'ultimo motivo di ricorso, relativo alla presunta carenza di motivazione in merito all'adeguatezza della misura imposta è generico. La ricorrente si limita ad affermare che le esigenze cautelari potrebbero essere garantite con una misura meno afflittiva, senza specificare, in concreto, da quali elementi si sarebbe dovuta ricavare tale prognosi favorevole. L'aspetto dell'adeguatezza è stato compiutamente valutato dal Tribunale del riesame che da un lato ha ritenuto idonea la meno afflittiva nnisura degli arresti domiciliari, ma al contempo ha motivato sulle ragioni dalle quali desumere, oltre all'attualità del pericolo di recidiva, anche la necessità di applicare una misura coercitiva.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 lu