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Sentenza — n. 29939/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29939/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29939/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 maggio 2021 la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, appellata da Tindaro Chiofalo e Aurelio Lenzo Russo, rispettivamente dichiarati responsabili del reato di rivelazione di segreti d'ufficio (capo A) e di quello di favoreggiamento personale (capo B), rideterminando le pene ad essi irrogate nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione, per il primo, e di un anno di reclusione per il secondo.

Regesto Legislator

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art. 12 cod. proc. pen, art. 360 cod. proc. pen, art. 378 cod. pen, art. 585 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29939/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ulteriori vizi della motivazione vengono censurati in relazione ai passaggi ove la Corte avrebbe erroneamente tratto il convincimento della consapevolezza del Chiofalo circa la presenza della microspia in una stampante del Piscitello, supponendo che il titolare del laboratorio ove era stata portata per la riparazione avesse potuto riferirgli il nome del cliente che ne era proprietario.3.2. Con un secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 546 e 547 cod. proc. pen., deducendo la nullità della sentenza impugnata perché sottoscritta unicamente dal suo estensore - erroneamente qualificatosi c:ome Presidente del collegio - e non da quest'ultimo, senza peraltro menzionare la presenza di eventuali impedimenti ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.

Parole chiave

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registrazione clandestina di conversazioni protezione delle comunicazioni uso del telefono cellulare alla guida abuso di impianti di telecomunicazioni prove acquisite illegalmente illecita decodificazione di offerte in codice

Disposizioni normative citate

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art. 12 cod. proc. pen
pen., là dove la Corte d'appello, nel rilevare la diversità del fatto e la mancanza di connessione ex art. 12 cod.
art. 360 cod. proc. pen
art. 378 cod. pen
Violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi della configurabilità del reato di cui all'art. 378 cod.
art. 585 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Chiofalo Tindaro, nato il 03/07/1957 a Furnari 2) Lenzo Russo Aurelio, nato il 03/09/1961 a Ucria avverso la sentenza del 07/05/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la restituzione degli atti al Giudice a quo per la rinnovazione dell'atto nullo; udite le richieste del difensore di Lenzo Russo Aurelio, Avv. Alberto Gullino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 maggio 2021 la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, appellata da Tindaro Chiofalo e Aurelio Lenzo Russo, rispettivamente dichiarati responsabili del reato di rivelazione di segreti d'ufficio (capo A) e di quello di favoreggiamento personale (capo B), rideterminando le pene ad essi irrogate nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione, per il primo, e di un anno di reclusione per il secondo.

2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia di Lenzo Russo Aurelio, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con un primo motivo si deducono violazioni di legge in relazione agli artt.546, commi 1, 2, 3, 181 cod. proc. pen., eccependo la nullità della sentenza impugnata perché sottoscritta unicamente dal suo estensore - erroneamente qualificatosi come Presidente del collegio - e non da quest'ultimo, senza peraltro menzionare la presenza di eventuali impedimenti ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. 2.2.

Con un secondo motivo si lamentano vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, unitamente a plurimi vizi della motivazione, per la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche del 16 dicembre 2015 (perché disposte in altro procedimento) e di una registrazione tra presenti, con riferimento agli artt. 270, 360 cod. proc. peri. 117 disp. att. cod. proc. pen., là dove la Corte d'appello, nel rilevare la diversità del fatto e la mancanza di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., ha erroneamente applicato la disciplina relativa all'uso processuale del corpo di reato, affermando che le registrazioni delle conversazioni costituirebbero cose sulle quali il reato sarebbe stato commesso attraverso la comunicazione della esistenza di microspie nello studio del Piscitello, senza però considerare che, nel caso di specie, la condotta favoreggiatrice si è realizzata principalmente nell'incontro in presenza fra l'imputato ed il Piscitello, risultante dalla registrazione che quest'ultimo ha effettuato sul proprio cellulare.

Ulteriori profili di inutilizzabilità investono le modalità di acquisizione di un file audio contenente la registrazione di taluni dialoghi estrapolati dal cellulare in uso al Piscitello, perché la relativa estrazione dei dati sarebbe stata effettuata, con l'omissione di qualsiasi avviso all'imputato, attraverso la procedura dell'accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. Il ricorrente, infatti, al momento dell'accertamento era stato già raggiunto da indizi di reità, quale autore del reato oggetto delle indagini, in due precedenti informative degli organi investigativi. 2.3.

Violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi della configurabilità del reato di cui all'art. 378 cod. pen., dalla Corte distrettuale affermata senza esaminare le censure dalla difesa dedotte riguardo alle intercettazioni delle telefonate intervenute tra l'imputato ed il Piscitello la sera del 16 dicembre 2015, il cui contenuto, desunto esclusivamente dalla trascrizione della registrazione rinvenuta sul cellulare del Piscitello, era in realtà privo di efficacia probatoria in merito alla notizia da riferire, tenuto conto, altresì, della mancanza in atti dei relativi documenti - informatici e cartacei dell'assenza di qualsiasi indagine fonica sul file (denominato voce "012") estrapolato dal telefono del Piscitello e della mancanza di prova sia sulla individuazione del preciso momento in cui è avvenuta la registrazione, sia sulla effettiva corrispondenza della voce ivi registrata a quella del Lenzo Russo. 2.4.

Analoghe censure vengono mosse nel quarto motivo di ricorso, in ordine alla ritenuta superfluità della perizia volta ad accertare l'attribuibilità delle voci degli interlocutori nelle intercettazioni e nelle registrazioni in atti, non avendo la Corte d'appello chiarito in base a quali elementi diversi dall'indagine fonica ha inteso attribuire all'imputato le richiamate conversazioni.

3. Nell'interesse di Tindaro Chiofalo hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito indicati. 3.1. Con un primo motivo si deducono violazioni di legge e plurimi vizi della motivazione in ordine ai profili di doglianza già prospettati in appello riguardo alla mancata individuazione degli elementi di prova che avrebbero dovuto confermare, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., le dichiarazioni eteroaccusatorie contenute nella conversazione svoltasi tra Lenzo Russo (coimputato nel medesimo procedimento) e Francesco Piscitello (imputato in procedimento connesso ex art.12 cod. proc. pen.), nel corso della quale sarebbe stato quest'ultimo a fare il nome del Chiofalo quale presunta fonte della rivelazione delle notizie segrete sull'esistenza di attività d'indagine in corso„ ricevendone dal primo un cenno d'assenso pronunciato con un monosillabo.

Nell'omettere qualsiasi indicazione degli elementi di prova sui quali fondare il giudizio di colpevolezza del Chiofalo, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente valutato la tesi alternativa prospettata dalla difesa in sede di gravame, là dove si sosteneva che la notizia d'ufficio era stata rivelata al Lenzo Russo da un'altra persona (Letizia Martino), di lui amica e addetta alle pulizie della caserma dei Carabinieri di Patti, così pervenendo ad un'affermazione solo congetturale della responsabilità dell'imputato ed illogicamente escludendo, al contempo, il coinvolgimento della Martino.

Ulteriori vizi della motivazione vengono censurati in relazione ai passaggi ove la Corte avrebbe erroneamente tratto il convincimento della consapevolezza del Chiofalo circa la presenza della microspia in una stampante del Piscitello, supponendo che il titolare del laboratorio ove era stata portata per la riparazione avesse potuto riferirgli il nome del cliente che ne era proprietario.3.2. Con un secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 546 e 547 cod. proc. pen., deducendo la nullità della sentenza impugnata perché sottoscritta unicamente dal suo estensore - erroneamente qualificatosi c:ome Presidente del collegio - e non da quest'ultimo, senza peraltro menzionare la presenza di eventuali impedimenti ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti in relazione alla questione -preliminare e di assorbente rilievo - posta nel primo motivo del ricorso di Lenzo Russo Aurelio e nel secondo motivo del ricorso di Chiofalo Tindaro.

2. Secondo il pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D., Rv. 254671; da ultimo v. Sez. 3, n. 3386 del 17/11/2016, dep. 2017, P., Rv. 268806), la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla pante nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza.

Nella richiamata decisione, inoltre, il Supremo Consesso di questa Corte ha escluso che la mancata sottoscrizione da parte del presidente del collegio comporti una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale oppure una nullità riguardante l'intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso o, infine, l'inesistenza della sentenza.

3. Nel caso di specie, in violazione del principio dianzi richiamato, la sentenza impugnata risulta sottoscritta, quale Presidente del Collegio, dal solo Magistrato che nella relativa intestazione figura quale Consigliere relatore e non anche dal diverso Magistrato che vi è indicato quale Presidente e che, di contro, risulta avere sottoscritto il verbale d'udienza, pronunciando la decisione e dandone lettura dell'allegato dispositivo.S'impone, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la restituzione degli atti alla Corte di appello in dispositivo indicata, affinché proceda alla rinnovazione dell'atto nullo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Messina per la rinnovazione de