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Sentenza — n. 29931/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29931/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29931/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Di Stasio Salvatore, nato a Carinola il 12/02/1957 nel procedimento a carico di Di Stasio Antonio, nato a Carinola il 12/05/1960 avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 572 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29931/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Di Stasio Salvatore, nato a Carinola il 12/02/1957 nel procedimento a carico di Di Stasio Antonio, nato a Carinola il 12/05/1960 avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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motivi di cassazione azione con domande successive desistenza dall'azione legittimazione a ricorrere impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 572 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Di Stasio Salvatore, nato a Carinola il 12/02/1957 nel procedimento a carico di Di Stasio Antonio, nato a Carinola il 12/05/1960 avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di S.M. Capua Vetere, di assoluzione dell'imputato Antonio Di Stasio dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato, condannando la parte civile Salvatore Di Stasio al pagamento delle ulteriori spese di giudizio; che il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, relativamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio, sostenendo di non avere proposto appello avverso la sentenza di primo grado, bensì di avere solo presentato richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effel:to penale, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen.; che il difensore dell'imputato ha depositato, in data 6 giugno 2022, "conclusioni scritte" con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità o rigettare il ricorso della parte civile; che il ricorso è fondato; che dagli atti del procedimento risulta che la parte civile si era limitata a presentare istanza ex art. 572 cod. proc. pen. perché il Procuratore della Repubblica di S.M.

Capua Vetere proponesse impugnazione avverso la sentenza assolutoria dell'imputato, e che l'atto di appello è stato effettivamente presentato solo da quest'ultimo; che la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna, che elimina, della parte civile al pagamento delle spese processuali.