Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding penalty proportionality in plea bargaining cases under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds cited were not permitted for the type of judgment under review. The appellant challenged the proportionality of a fine imposed during a plea bargaining procedure, arguing a lack of verification for statutory exemption causes. The Court ruled that such challenges are excluded by law as they concern the agreed punitive treatment rather than legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargaining proceedings, a cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible if it challenges the proportionality of the fine, as this concerns the agreed punitive treatment and does not constitute a violation of law under the exhaustive list of admissible grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Loi Alessandro nato a Cagliari il 09.09.1991 avverso lala sentenza del 15/12/2021 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), tra le quali non rientra la censura in ordine alla sproporzione della pena pecuniaria comminata dal giudice di merito perché afferente al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità;
Rilevato, che non osta alla conclusione la sopravvenuta rinuncia al ricorso e che, pertanto, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 lugli