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Sentenza — n. 29841/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on cannabis cultivation arrest home detention citing insufficient mitigating factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29841/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Dario Cascio inadmissible regarding his home detention for cultivating cannabis. The defendant argued the facts were trivially minor and the measure was disproportionate given his lack of specific prior convictions. The court rejected these claims, finding the domestic greenhouse setup and significant yield demonstrated a crime exceeding personal use and minimum offensiveness thresholds.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The court holds that domestic cannabis cultivation with significant yield and specialized equipment constitutes a crime beyond personal use, rendering home detention proportionate despite generic claims of minor offensiveness.

Parole chiave

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cannabis cultivation home detention proportionality test criminal procedure Cassazione appeal reati qualificati contro gli stupefacenti consumo di canapa traffico di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cascio Dario, nato a Marsala il 28/05/1981 avverso la ordinanza del 16/02/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente relatore Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 7 febbraio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Marsala nei confronti di Dario Cascio con la quale è stata a questi applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso in coltivazione illecita di 37 piante di cannabis indica in avanzato stato di maturazione dell'altezza di circa 145 cm. e dalle quali erano state recise le relative inflorescenze per 383 grammi con altri 23 grammi della stessa sostanza conservati in un contenitore in plastica.

2. Avverso al ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Dario Cascio deducendo con unico motivo erronea qualificazione del fatto e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza di una causa di giustificazione nonché in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza ha erroneamente mancato di qualificare il fatto secondo l'ipotesi di lieve entità non avendo considerato il complesso degli elementi emergenti dagli atti, segnatamente omettendo di considerare la rudimentalità della coltivazione e le stesse dichiarazioni del Cascío sulla destinazione dello stupefacente a fini personali. In ogni caso, la misura risulta sproporzionata rispetto alla minima offensività del fatto ed ai precedenti non specifici e risalenti del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto alla qualificazione del fatto la censura è proposta per inaccessibili valutazioni in fatto rispetto all'ineccepibile considerazione del contesto fattuale che designa l'esistenza di una serra domestica, munita dell'adeguato strumentario, idonea a produrre quantitativi significativi di stupefacente che esulano sia dall'uso esclusivamente personale dello stupefacente - peraltro meramente asserito dal ricorrente - che dal parametro della minima offensività.

3. Generica è la censura sulla misura adottata rispetto alla natura non occasionale del fatto ed alla personalità del ricorrente gravato da numerosissimi precedenti contro il patrimonio.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen