Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges, upholding appellate court's global conduct assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's arguments regarding the scope of evidence considered by the appellate court. The appellant contended that the appellate court improperly included a specific date's seizure in its evaluation of the defendant's capacity to supply drugs, arguing it should have been limited to prior convictions. The court ruled that the lower courts correctly applied the established principle of global conduct assessment, which requires evaluating the offender's overall capacity to supply and their relationship with the drug market rather than focusing solely on isolated quantities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, 649 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309: The court's assessment of criminal conduct in drug trafficking cases must consider the offender's overall capacity to supply and their market relationships, not merely isolated quantities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marotta Cosima, nata a Eboli il 28/10/1974 avverso la sentenza del 18/01/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente relatore Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. t
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, a seguito di gravame interposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza emessa in data 23 febbraio 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno nei confronti di Cosima Marotta, in riforma della decisione ha riqualificato i reati ascritti alla predetta ai sensi degli artt. 81 cpv., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, rideterminando la pena inflitta.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, con atto a mezzo del difensore avv. Mario Pastorino deduce violazione degli artt. 597 e 649 cod. proc. pen. avendo la Corte di appello considerato gli episodi del 15.7.2020, oggetto di condanna definitiva, per concludere che la ricorrente quel giorno era nella disponibilità di 68 dosi di sostanza stupefacente. La Corte, invece, avrebbe dovuto considerare solo i reati per i quali era stato emesso giudizio da parte del primo giudice.
3. Con distinto atto di ricorso a mezzo dell'avv. Pierluigi Spadafora si deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e vizio cumulativo della motivazione essendosi operata la riqualificazione delle condotte senza considerare il complesso degli elementi emergenti a riguardo, limitandosi a considerare il quantitativo detenuto dalla ricorrente il 17.7.2020 pari ad "almeno 68 dosi" e non il numero limitato di utenti ormai identificati.
4. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Entrambi gli atti di ricorso, invero, prospettano genericamente questioni in fatto rispetto alle ragioni incensurabili con le quali è stata giustificata la riqualificazione delle condotte della ricorrente, ovvero - da un lato - la accertata quotidiana plurima e continuativa, di giorno e di notte, cessione di cocaina (183 nel periodo tra il 12 giugno ed il 17 luglio 2020, tenuto conto di una sospensione della attività illecita dal 26 giugno al 5 luglio conseguente ad un sequestro che aveva insospettito l'imputata ricorrente) operata dalla ricorrente presso la sua abitazione presso la quale convergevano direttamente soggetti provenienti da zone diverse del territorio ed in un contesto di controllo con telecamere di sorveglianza; dall'altro la non illogica valutazione della capacità di approvvigionamento a monte del traffico così realizzato, essendo destituita di qualsiasi fondamento la dedotta errata considerazione dell'episodio del 17.7.2020 - pervero da parte del solo primo atto di ricorso - avendo questo, invece, correttamente fatto parte del compendio probatorio posto a base della decisione in ragione del suo definitivo accertamento riferibile alla ricorrente.
3. Ritiene il Collegio che il giudizio espresso dal Giudice di merito si sottrae a censure in sede di legittimità essendosi adeguato all'ormai consolidato criterio di valutazione globale della condotta ai fini della sussistenza della ipotesi di lieve entità, nella specie correttamente esclusa in aderenza - ancorché non ricorra nella specie l'esistenza di una c.d. piazza di spaccio - ai criteri espressi dal condivisibile orientamento secondo il quale, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018 Rv. 272529).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore