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Sentenza — n. 29830/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning on minor drug trafficking association hypothesis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29830/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant argued the lower court failed to properly qualify the crime under Article 74, Paragraph 6 of the Drug Trafficking Law, citing a precedent regarding an attenuated associative hypothesis. The court rejected this, stating the lower court adequately analyzed the organization's potential for supply and the gravity of the specific drug quantities involved, thereby justifying the exclusion of the minor hypothesis.

Regesto Legislator

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Art. 74, comma 6 d.P.R. 309/90; Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90: The appeal is inadmissible if the first instance judgment sufficiently analyzes the organization's potential for supply and the gravity of the acts to exclude the minor associative hypothesis.

Parole chiave

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drug trafficking association minor hypothesis exclusion adequate reasoning requirement supply potential analysis manifestly unfounded appeal traffico aggravato di stupefacenti infrazione privilegiata difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
ha confermato la decisione con la quale la predetta è stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 74, commi 1,2,3 e 4 d.P.R.
Art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309/90
ha confermato la decisione con la quale la predetta è stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 74, commi 1,2,3 e 4 d.P.R.
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137
Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278098
Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gabrielli Barbara, nata a Roma il 29/05/1972 avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente relatore Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. }?

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputata Barbara Gabrielli avverso la decisione emessa in data 20 aprile 2021 dal locale Triobunale . ha confermato la decisione con la quale la predetta è stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 74, commi 1,2,3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e condannata a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la predetta imputata che con atto a mezzo del difensore deduce con unico motivo mancanza della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90. A tal riguardo deve considerarsi la intervenuta sentenza nei confronti dei sodali che ha riconosciuto la ipotesi associativa attenuata, passata in giudicato, rispetto alla quale si imponeva un maggiore onere della motivazione, nella specie non adottato richiamando la prima sentenza. La decisione impugnata non ha, poi, motivato adeguatamente le potenzialità dell'organizzazione - dovendosi escludere la considerazione delle capacità di approvvigionamento, altrimenti risultando sempre inapplicabile la minore ipotesi associativa - né ha considerato adeguatamente i motivi di appello sul ristretto territorio d'interesse, l'assenza di pluralità di canali di approvvigionamento e di contatti con più ampi ambienti criminali.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, quando non proposto per inaccessibili ragioni in fatto.

2. La sentenza per escludere la dedotta ricorrenza in appello della minore ipotesi associativa ha dato ampiamente conto in modo analitico della complessa e significativa attività di spaccio, facente capo all'associazione di cui è partecipe la ricorrente quale fiduciaria del marito, capo della associazione, composta da più di dieci persone, per lo più collegate da vincoli parentali e operante secondo criteri gerarchici e stabile divisione di compiti, richiamando - quanto alla capacità di approvvigionamento - i sequestri della sostanza stupefacente riferibile al sodalizio (di cui tre per diversi chili di stupefacente di varia qualità) ed escludendo che il pactum sceleris abbia avuto ad oggetto fatti di lieve entità tenuto conto della specifica connotazione dei reati fine riguardanti lo spaccio dello stupefacente - taluni designati da significativi quantitativi pari a 200 grammi di hashish o 140 singoli involucri di eroina e cocaina, nonché considerando la solida struttura e funzionamento della associazione.

Alla stregua di tali considerazioni, poi, è stata esclusa l'incidenza della sentenza - indicata come non definitiva - resa in data 4 marzo 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti dei coimputati.

3. Ritiene questo Collegio che il giudizio, esente da vizi logici, è conforme all'orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990(Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278098); e che, ancora, ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696).

Né può la decisione essere censurata in relazione all'omesso adeguamento alla diversa statuizione nei confronti dei coimputati non eviclenziandosi, in ogni caso, un diverso accertamento in fatto nell'ambito di tale decisione in relazione agli elementi considerati dalla sentenza impugnata per escludere la minore ipotesi.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in fav