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Sentenza — n. 29824/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court partially allows appeal against sentencing increase for recidivism error, annulling specific penalty adjustment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29824/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal filed by Domenico Salamina regarding an erroneous sentencing increase. The lower court incorrectly applied recidivism rules, failing to account for the extinction of prior penalties due to a successful probationary service outcome. Consequently, the specific penalty enhancement was annulled without remittal, and the sentence was recalculated to reflect the correct legal application.

Regesto Legislator

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Art. 63, comma 4, cod. pen.; The Court must verify if prior convictions for recidivism have lost their penal effect; if so, the statutory aggravating circumstance cannot be applied to increase the base sentence.

Parole chiave

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recidivism application penal effect extinction probationary service outcome sentencing error correction partial annulment ruling recidiva nell'infrazione risarcimento per atto illecito sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 63, comma 4, cod. pen.
Domenico Salamina articola un unico motivo con il quale deduce il vizio di violazione di legge in quanto la Corte nel determinare il trattamento sanzionatorio ha effettuato l'aumento ex art. 63, comma quarto, cod.
art. 628 cod. pen
La limitazione al giudizio di comparazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen riguarda, infatti, solo le aggravanti di cui al comma 3, numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater mentre all'imputato è stata contestata l'aggravante di cui all'art.
art. 133 cod. pen
Va, al riguardo, ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
Va, infatti, considerato che la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 71 d.lgs. 159/2011
Osserva preliminarmente il Collegio che è manifestamente infondata la deduzione relativa all'erronea applicazione dell'aggravante all'art. 71 d.lgs. 159/2011 ed alla sua erronea valutazione ai fini della quantificazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Leone Francesco nato a Taranto il 26/2/1988 Liddi Giuseppe nato a Taranto il 24/3/1986 Leone Daniele nato a Taranto il 28/8/1980 Salamina Domenico nato a Taranto il 31/1/1989 Chiulli Giuseppe nato a Taranto il 3/6/1984 Luca Fontana nato a Taranto il 9/3/1985 avverso la sentenza del 21 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, avv. Vincenzo,Cellamare in sostituzione dell'avv. Luigi Esposito per Francesco Leone, avv. Salvatore Maggio e avv. Andrea Silvestre per Domenico Salamina, avv. Andrea Silvestre in sostituzione dell'avv. Alessandro Scapati per Luca Fontana, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, decidendo quale Giudice del rinvio in merito al solo trattamento sanzionatorio inflitto a Francesco Leone, Giovanni Longo, Daniele Leone, Domenico Salamina, Giuseppe Chiulli e Luca Fontana, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Taranto, ha ridotto la pena inflitta a Giuseppe Liddi, Daniele Leone, Domenico Salamina e Luca Fontana; ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici inflitta a Daniele Leone e Domenico Salamina con l'interdizione temporanea ed ha eliminato nei confronti dei medesimi imputati la sanzione dell'interdizione legale; ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Va premesso che Daniele Leone, Francesco Leone, Domenco Salamina, Giuseppe Liddi, Luca Fontana e Giuseppe Chiulli sono stati ritenuti responsabili della partecipazione ad un'associazione finalizzata alla commissione di delitti di estorsione ai danni di imprenditori operanti nei territori di Talsano e Leporano (Capo A) nonché dei reati fine loro rispettivamente ascritti (capi B-E). Con la sentenza rescindente (n. 35743 del 17 novembre 2020) la Seconda sezione di questa Corte, preso atto della rinuncia da parte di tutti i ricorrenti ai motivi di appello concernenti la penale responsabilità, ha, innanzitutto, ritenuto precluse le questioni relative alla mancata esclusione della recidiva proposte da Giovanni Longo e Daniele Leone in quanto non specificamente dedotte con l'atto di appello; ha rilevato una "criticità argomentativa" in punto di applicazione della recidiva nei confronti di Domenico Salamina dal momento che, in relazione ai precedenti oggetto di cumulo lo stesso ha beneficiato, con esito positivo, dell'affidamento in prova al servizio sociale; ha ritenuto fondate le censure formulate da Giuseppe Liddi, Daniele Leone e Domenico Salamina in merito all'erronea applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., avendo la Corte applicato sulla pena base per l'estorsione semplice l'aumento di due terzi per la recidiva qualificata ascritta ai ricorrenti senza considerare la maggiore gravità dell'estorsione aggravata; ha, infine, ritenuto fondate, con effetto estensivo per tutti i ricorrenti, le doglianze formulate da Longo e Salamina in merito alla omessa valutazione dell'intervenuto risarcimento del danno in grado di appello ai fini dell'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o del giudizio di comparazione nel senso dell'equiva lenza.

Propongono ricorso per cassazione i difensori di Francesco Leone, Giuseppe Liddi, Daniele Leone, Domenico Salamina, Giuseppe Chiulli e Luca Fontana.2. Francesco Leone deduce un unico motivo con il quale eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, ultimo comma, cod. pen. nella parte in cui preclude il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ed alla recidiva contestate, in quanto contrastante con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità.

3. Giuseppe Liddi articola un unico motivo con il quale deduce vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio sia con riferimento alla pena base che all'aumento a titolo di continuazione che dovevano essere determinati in misura inferiore.

4. Daniele Leone articola un unico motivo con il quale deduce vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima e con giudizio di prevalenza ed erronea valutazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen.

5. Domenico Salamina articola un unico motivo con il quale deduce il vizio di violazione di legge in quanto la Corte nel determinare il trattamento sanzionatorio ha effettuato l'aumento ex art. 63, comma quarto, cod. pen. per la recidiva, aumento che non doveva essere operato visto l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, e in relazione all'aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. 159 del 2011 che non è stata contestata al ricorrente. Nel corpo del medesimo motivo deduce inoltre,il carattere apparente della motivazione nella parte in cui nega la concessione delle attenuanti generiche in quanto fondata sulla valutazione dei precedenti penali dell'imputato risalenti al 2005 e al 2008.

6. Giuseppe Chiulli articola un unico motivo con il quale deduce i vizi di mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva contestata all'imputato.

7. Luca Fontana articola un unico motivo con il quale deduce il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione in merito alla mancata concessione delle generiche.

8. Il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha depositato requisitoria scritta, da considerare quale memoria, con la quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi rilevando, in particolare, la mancanza di interesse sia di Francesco Leone, non essendo stata applicata nei suoi confronti alcuna delle aggravanti contestate all'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen., che di Liddi, Salamina e Daniele Leone nei cui confronti è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio; ha, inoltre, evidenziato che la questione introdotta da Chiulli in relazione alla omessa motivazione sulla contestata recidiva esulava dal perimetro del giudizio di rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricorso proposto da Francesco Leone Il motivo dedotto è inammissibile per difetto di interesse del ricorrente. Rileva, infatti, il Collegio che la questione di costituzionalità dedotta è irrilevante nel presente giudizio. La limitazione al giudizio di comparazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen riguarda, infatti, solo le aggravanti di cui al comma 3, numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater mentre all'imputato è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 e n. 3-quinquies.

2. Ricorso proposto da Giuseppe Liddi Il motivo dedotto è inammissibile in quanto generico e privo di un adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha negato le circostanze attenuanti generiche/considerando prevalente la negativa personalità dell'imputato, gravato da condanne per furti, evasione, in tema di stupefacenti e violazione della misura della sorveglianza speciale. L'intervenuto risarcimento del danno nel corso del giudizio di secondo grado è stato, invece, considerato ai fini della mitigazione dell'aumento di pena, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod pen., quantificato, in ragione di tale condotta, in misura inferiore a quella massima di un terzo.

Va, al riguardo, ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Va, infatti, considerato che la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.

A tal fine, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Ne consegue che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, quali i precedenti penali (cfr.

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826), o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

3. Ricorso proposto da Daniele Leone Il motivo dedotto è inammissibile in quanto generico e privo di un adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Si richiamano al riguardo le considerazioni appena esposte nell'esaminare il ricorso proposto da Liddi. Anche con riferimento al Leone, la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione della valenza prevalente della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurime condanne, tra l'altro, per reati in materia di stupefacenti e di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati contro il patrimonio. Anche con riferimento al Leone il risarcimento del danno è stato considerato quale elemento mitigatore dell'aumento da applicare ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.

4. Ricorso proposto da Domenico Salannina. Il motivo è parzialmente fondato con riferimento alla valutazione della recidiva. Osserva preliminarmente il Collegio che è manifestamente infondata la deduzione relativa all'erronea applicazione dell'aggravante all'art. 71 d.lgs. 159/2011 ed alla sua erronea valutazione ai fini della quantificazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata appare, infatti, evidente che il riferimento all'aggravante in questione è frutto di un errore materiale conseguente al materiale inserimento della medesima argomentazione adottata per gli altri ricorrenti nella motivazione dell'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.

L'innocuità di tale errore materiale emerge íctu ()culi dal fatto che la Corte territoriale ha considerato la sola recidiva quale unica circostanza aggravante concorrente. Risulta, invece, fondato il rilievo del ricorrente in merito alla erronea applicazione della recidiva, sostanzialmente esclusa dalla sentenza rescindente in considerazione dell'estinzione di ogni effetto penale delle precedenti condanne a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688).

E', infine, inammissibile, l'ulteriore censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nel richiamare le considerazioni esposte nel par. 2, rileva il Collegio che anche con riferimento alla posizione del Salamina la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche è immune da vizi logici e giuridici, essendo fondata sul rilievo prevalente che la Corte territoriale ha attribuito alla personalità del ricorrente, gravato da precedenti condanne per furto e in materia di sostanze stupefacenti.

5. Ricorso presentato da Giuseppe Chiulli Il motivo è inammissibile in quanto la questione relativa alla recidiva non era oggetto del giudizio di rinvio.

6. Ricorso proposto da Luca Fontana Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Nel richiamare le considerazioni già espresse al par. 2, rileva il Collegio che anche con riferimento alla posizione del ricorrente, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato in base al carattere prevalente, rispetto al risarcimento del danno intervenuto nel corso del giudizio di appello, della personalità del ricorrente, gravato da condanne per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, nonché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale in data 26 giugno 2017.

7. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in parziale accoglimento del motivo di ricorso proposto da Domenico Salamina, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento applicato ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., che va eliminato con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 867,00 di multa. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. Vanno, infine, dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dagli altri imputati che vanno condannati, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Salamina Domenico limitatamente all'aumento applicato ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p., che elimina, e per l'effetto ridetermina la pena finale in anni 4,•mesi 6 e giorni 20 di reclusione e di euro 867,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i restan