Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29692/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29692/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29692/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Biundo Salvatore Graziano, n. Gela (CI) 24/12/1980 avverso l'ordinanza n. 103/22 del Tribunale di Caltanissetta del 07/04/2022 udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell' art. 310 cod. proc. pen. da Salvatore Graziano Biundo avverso quella della Corte di appello di Caltanissetta del 1 marzo 2022, che aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva; che l'ordinanza impugnata è stata depositata in Cancelleria il 07/04/2022, venendo notificata via PEC al difensore il 11/04/2022 e all'indagato il 12/04/2022; che l'impugnazione è stata proposta dal difensore in data 21/04/2022 presso la Cancelleria del Tribunale di Gela, da dove è stata spedita via posta a Caltanissetta, ivi pervenendo presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso l'ordinanza impugnata in data 28/04/2022; che il ricorso risulta, dunque, presentato in violazione del disposto dell'art.311, commi 1 e 3 cod. proc. pen. sia per quanto riguarda le modalità di presentazione sia quanto attiene alla tempestività, essendo pervenuto presso la Cancelleria del Tribunale del Riesame oltre il termine di dieci giorni decorrente dall'ultima notificazione eseguita e scadente quindi il 22/04/2022; che la modalità di presentazione del ricorso per cassazione di cui all'art. 311 risulta chiaramente speciale e derogatoria rispetto al modello generale di cui allo art. 582 cod. proc. pen. per ovvie ragioni di tempestività proprie della procedura incidentale cautelare; che il principio è stato affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 310 cod. proc. pen, art. 582 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167);che in caso di ricorso intempestivo ne va dichiarata l'inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata in base al cbn. disp. di cui agli artt. 610, comma 5 bis, 591 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
censure procedurali impugnabilità della decisione di rinvio istanza di revisione penale procedura di rivendicazione nel pignoramento ritiro della querela penale censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 310 cod. proc. pen
103/22 del Tribunale di Caltanissetta del 07/04/2022 udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell' art. 310 cod. proc. pen.
art. 582 cod. proc. pen
311 risulta chiaramente speciale e derogatoria rispetto al modello generale di cui allo art. 582 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Biundo Salvatore Graziano, n. Gela (CI) 24/12/1980 avverso l'ordinanza n. 103/22 del Tribunale di Caltanissetta del 07/04/2022 udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell' art. 310 cod. proc. pen. da Salvatore Graziano Biundo avverso quella della Corte di appello di Caltanissetta del 1 marzo 2022, che aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva; che l'ordinanza impugnata è stata depositata in Cancelleria il 07/04/2022, venendo notificata via PEC al difensore il 11/04/2022 e all'indagato il 12/04/2022; che l'impugnazione è stata proposta dal difensore in data 21/04/2022 presso la Cancelleria del Tribunale di Gela, da dove è stata spedita via posta a Caltanissetta, ivi pervenendo presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso l'ordinanza impugnata in data 28/04/2022; che il ricorso risulta, dunque, presentato in violazione del disposto dell'art.311, commi 1 e 3 cod. proc. pen. sia per quanto riguarda le modalità di presentazione sia quanto attiene alla tempestività, essendo pervenuto presso la Cancelleria del Tribunale del Riesame oltre il termine di dieci giorni decorrente dall'ultima notificazione eseguita e scadente quindi il 22/04/2022; che la modalità di presentazione del ricorso per cassazione di cui all'art. 311 risulta chiaramente speciale e derogatoria rispetto al modello generale di cui allo art. 582 cod. proc. pen. per ovvie ragioni di tempestività proprie della procedura incidentale cautelare; che il principio è stato affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167);che in caso di ricorso intempestivo ne va dichiarata l'inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata in base al cbn. disp. di cui agli artt. 610, comma 5 bis, 591 lett.

c) e 585 cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen