Cassation appeal dismissed for late filing due to improper submission venue violating strict procedural deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late and at the wrong office. The appellant submitted the petition to the wrong clerk's office after the ten-day deadline expired, contrary to the special rules for precautionary measures. The court ruled that the date of receipt at the competent office controls timeliness, leading to dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311, commi 1 e 3 c.p.p.; Art. 582, comm. 2 c.p.p.: In precautionary proceedings, appeals must be filed at the specific clerk's office designated by law, and the date of arrival at that office determines timeliness, with late or misplaced filings resulting in immediate inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Kullau Agelart, n. in Albania 14/10/1983 avverso l'ordinanza n. 356/22 del Tribunale di Napoli del 24/03/2022 udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell' art. 310 cod. proc. pen. da Agelart Kullau avverso quella del G.i.p. dello stesso Tribunale del 26 gennaio 2022, che aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari; che l'ordinanza impugnata è stata depositata in Cancelleria il 01/04/2022, venendo notificata all'indagato il 04/04/2022 e via PEC al difensore il 06/04/2022; che l'impugnazione è stata proposta dal difensore in data 15/04/2022 presso la Cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, da dove è stata spedita via posta a Napoli, ivi pervenendo presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso l'ordinanza impugnata in data 23/04/2022; che il ricorso risulta, dunque, presentato in violazione del disposto dell'art. 311, comnni 1 e 3 cod. proc. pen. sia per quanto riguarda le modalità di presentazione sia quanto attiene alla tempestività, essendo pervenuto presso la Cancelleria del Tribunale del Riesame oltre il termine di dieci giorni decorrente dall'ultima notificazione eseguita e scadente quindi il 16/04/2022; che la modalità di presentazione del ricorso per cassazione di cui all'art. 311 risulta chiaramente speciale e derogatoria rispetto al modello generale di cui allo art. 582 cod. proc. pen. per ovvie ragioni di tempestività proprie della procedura incidentale cautelare; che il principio è stato affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, connma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.
U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167); che in caso di ricorso intempestivo ne va dichiarata l'inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata in base al cbn. disp. di cui agli artt. 610, comma 5 bis, 591 lett.
c) e 585 cod. proc. pen.;che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pe