Sentenza — n. 29689/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gioffré Antonino, nato a Seminara il 21/06/1972 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 dalla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod. pen, art. 583 cod. proc. pen, art. 172 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29689/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza in epigrafe dà atto che la motivazione della sentenza di primo grado, pronunciata il 17/05/2013, era stato depositato in data 31/07/2013, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Nel caso in cui, per la particolare complessità della stesura della sentenza, il giudice si riservi un termine più lungo dell'ordinario, e comunque non superiore a 90 giorni, per il suo deposito, l'art. 585, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gioffré Antonino, nato a Seminara il 21/06/1972 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 dalla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con il provvedimento in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Antonino Gioffré avverso la sentenza del Tribunale di Palmi che, in data 17/05/2013, lo aveva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, colpevole del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.). 1.2. Nell'unico motivo di ricorso presentato, il difensore di Antonino Gioffré lamenta la violazione dell'art. 583, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Il Giudice di appello ha considerato intempestivo l'appello, ritenendo che fosse stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 7/11/2013, e cioè oltre il termine di scadenza (45 giorni) previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Invece, la data del 7/11/2013 è quella della ricezione dell'atto in cancelleria, l'appello essendo stato inviato mediante plico raccomandato A/R, indirizzato all'autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento impugnato, in data 30/10/2013. Considerato che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 31/07/2013 e considerato il periodo di sospensione feriale dei termini che, in base alla legge allora vigente (I. n. 742 del 7/10/1969), andava dal 1 agosto al 15 settembre, il termine di 45 giorni per l'impugnazione (decorreva dal 16 settembre e) scadeva dunque proprio il 30 ottobre, giorno in cui l'atto di impugnazione è stato spedito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza in epigrafe dà atto che la motivazione della sentenza di primo grado, pronunciata il 17/05/2013, era stato depositato in data 31/07/2013, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Nel caso in cui, per la particolare complessità della stesura della sentenza, il giudice si riservi un termine più lungo dell'ordinario, e comunque non superiore a 90 giorni, per il suo deposito, l'art. 585, comma 1, lett.
c) prevede quale termine per proporre impugnazione 45 giorni. L'art. 583 cod. proc. pen. consente alle parti di proporre impugnazione mediante atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria, prevedendo altresì, al comma 3, che, in tal caso, l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata. Nel caso di specie, la spedizione del plico raccomandato con ricevuta di ritorno è stata eseguita in data 30/10/2013. In forza dell'art. 172 cod. proc. pen. e di quanto disposto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali (dal 1 agosto al 15 settembre), l'appello avrebbe potuto essere proposto entro il 30/10/2013. L'impugnazione risulta proposta mediante spedizione del plico con lettera raccomandata A/R il giorno 30/10/2013.L'impugnazione è pertanto tempestiva.
3. L'ordinanza va dunque annullata e gli atti devono essere rimessi alla Corte d'Appello per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per il giudizio. Così deciso il 27 giugno 2022 Il Consi