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Sentenza — n. 29687/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against extradition order, ruling revocation not applicable to extradition decisions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29687/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to revoke the final extradition order to the United States. The appellant argued that the European Court of Human Rights' interim measures and subsequent changes in sentencing guidelines should allow for revocation under Italian law. The court rejected this, distinguishing extradition proceedings from criminal judgments, noting that such orders serve to verify international treaty compliance rather than impose criminal liability, and thus do not qualify for the statutory revision remedy.

Regesto Legislator

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Art. 630 cod. proc. pen.; Art. 705 cod. proc. pen.; Art. 706 cod. proc. pen. Extradition decisions are not subject to the revision remedy provided for criminal judgments because they do not establish criminal liability or apply sanctions, but rather verify the conformity of foreign requests with international agreements.

Parole chiave

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extradition order revocation revision remedy criminal law judicial finality extradition European Court Human Rights Italian criminal procedure code riestradizione arresto in vista d'estradizione allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 630 cod. proc. pen.
La decisione è conforme all'orientamento di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, che ha affermato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod.
Art. 705 cod. proc. pen.
In ultimo, anche le condizioni di età e di salute dell'estradanda impongono una nuova rivalutazione dei presupposti della consegna, vigendo il divieto di cui all'art. 705, comma 2 lett.
Art. 706 cod. proc. pen.
Gli eventuali errori della sentenza che concede l'estradizione sono emendabili con ricorso per Cassazione, anche nel merito, a sensi dell'art. 706 cod. proc. pen..
art. 630 cod. proc. pen
La decisione è conforme all'orientamento di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, che ha affermato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen.
art. 706 cod. proc. pen
Gli eventuali errori della sentenza che concede l'estradizione sono emendabili con ricorso per Cassazione, anche nel merito, a sensi dell'art. 706 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 23982 del 04/05/2011 Rv. 250022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mc Callum Beverly Ann, nata in Texas (Stati Uniti d'America) il 02/06/1960 avverso la ordinanza del 05/04/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. Walter De Agostino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della sentenza emessa il 23/06/2020, irrevocabile il 24/2/2021 a seguito di conferma da parte della Corte di cassazione, con la quale è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per la estradizione negli Stati Uniti d'America di Beverly Anna Mc Callum in relazione ai delitti di omicidio aggravato e distruzione di cadavere commessi negli Stati Uniti d'America il 7.5.2002.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradata a mezzo di due distinti atti. 2.1. Con il primo atto in data 13 aprile 2022 si deduce erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione assumendosi l'erroneità dell'assunto posto a base della impugnata declaratoria secondo il quale l'ordinamento non prevede la revoca della sentenza di estradizione. Secondo la ricorrente tale sentenza è annoverabile tra le decisioni assunte "allo stato degli atti" e sono revocabili al mutare delle condizioni che ab initio li avevano giustificati.

Inoltre, considerando le norme che disciplinano tale decisione, si evince che il legislatore ha voluto creare un meccanismo autonomo regolato da norme proprie in relazione al quale non è dunque possibile applicare il concetto di tipicità delle ipotesi di revoca delle sentenze irrevocabili richiamato nella ordinanza impugnata, dovendosi - invece - riconoscere al giudicato estradizionale una limitata preclusione legata al permanere delle condizioni che hanno determinato la decisione di accogliere la domanda di consegna. Nella specie tali condizioni non sussistono più in quanto: - La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la misura provvisoria emessa nei confronti della Mc Callum in dat 22 aprile 2021 (e successive proroghe - v. all. 2, 3, 4 e 5) ha richiesto al Governo Italiano di non procedWalla consegna della ricorrente agli Stati Uniti d'America, riconoscendo la sussistenza del rischio concreto di violazione dell'art. 3 CEDU a causa della pena prevista per i reati di omicidio aggravato di primo grado e associazione per delinquere finalizzata a commettere omicidio di primo grado, oggetto della accolta domanda di f estradizione, che comporta l'automatica condanna all'ergastolo senza possibilità di richiedere in via giurisdizionale una liberazione anticipata, una riduzione ovvero una commutazione della pena in fase esecutiva;- Dopo la rimessione del procedimento alla Grande Camera il Governo Italiano, dopo aver richiesto invano più volete la revoca della misura provvisoria, ha depositato una nota diplomatica datata 3 dicembre 2021 (ali.

6) con cui gli Stati Uniti d'America informavano che l'Eaton County Prosecuting Attorney si impegnava a non processare la Mc Callum per i precedenti delitti, derubricando l'accusa in omicidio di secondo grado, ferma restando l'accusa del reato di distruzione di cadavere; - Per tali motivi il 7 dicembre 2021 il Ministro della Giustizia ha revocato l'originario decreto di estradizione emettendone uno nuovo limitato ai reati di omicidio di secondo grado e distruzione di cadavere. Tuttavia le assicurazioni diplomatiche inviate con la nota dell'Ambasciata degli Sati Uniti sono prive di qualsiasi impegno scritto dell'ufficio giudiziario procedente il quale, dunque non è in alcun modo vincolato nella determinazione dei capi di imputazione, né vi è un formale impegno scritto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, né, infine, è stata presentata una nuova domanda di estradizione con la contestazione formale dei nuovi reati per cui è richiesta la consegna.

In ultimo, anche le condizioni di età e di salute dell'estradanda impongono una nuova rivalutazione dei presupposti della consegna, vigendo il divieto di cui all'art. 705, comma 2 lett. c-bis) cod. proc. pen. Con tale decisione lo Stato italiano viola altresì l'art. 3 CEDU. 2.2. Con un secondo atto di ricorso in data 19 aprile 2022 si deduce erronea applicazione delle legge penale e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità reiterando le ragioni già esposte con il precedente atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Del tutto correttamente l'ordinanza impugnata ha negato la revoca della sentenza definitiva con la quale sono state riconosciute sussistenti le condizioni per la estradizione della ricorrente agli Stati Uniti d'America che avevano formulato la relativa domanda, in quanto la decisione in parola non rientra tra quelle per le quali nel nostro ordinamento è riconosciuta la possibilità di revoca. La decisione è conforme all'orientamento di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, che ha affermato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. nella parte in cui non comprende la sentenza favorevole all'estradizione tra i provvedimenti suscettibili di revisione (Sez. 3, n. 23982 del 04/05/2011 Rv. 250022) spiegando che "la funzione dello istituto della revisione è quella di sanare una contraddizione tra la verità formale contenuta nel giudicato e la successiva verità reale emersa da situazioni che non hanno potuto essere valutate nella sentenza di condanna; la procedura costituisce, pertanto, un rimedio eccezionale per porre fine ad una ingiustizia sostanziale che l'ordinamento non può tollerare.

Del tutto diversa è la ratio nella procedura di estradizione la cui sentenza non ha la finalità di riconoscere una responsabilità penale e di applicare una sanzione, ma di verificare se la richiesta dello Stato estero, che ha inoltrato la domanda, sia conforme alle previsioni degli accordi internazionali. Gli eventuali errori della sentenza che concede l'estradizione sono emendabili con ricorso per Cassazione, anche nel merito, a sensi dell'art. 706 cod. proc. pen.. Per tale decisione non è prevista la possibilità della revisione per il fondamentale motivo che non vi è un condannato ed errore giudiziario da riparare".

3. Del resto, non può mancarsi di osservare che le decisioni emesse dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo in relazione alla procedura estradizionale che ha interessato la ricorrente hanno riguardato non già la sentenza definitiva di estradizione ma il conseguente decreto ministeriale in data 8 marzo 2021 - avverso il quale la Mc Callum aveva presentato ricorso presso la Corte europea dei diritti dell'uomo - che, come risulta in atti, è stato revocato e sostituito con quello emesso in data 7 dicembre 2021 concedendo al Governo degli Stati Uniti d'America l'estradizione della Mc Callum per i reati di omicidio di secondo grado e distruzione di cadavere.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e