Sentenza — n. 29683/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lucca ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso nel procedimento a carico di Giuseppe Caronna, indagato per i reati di cui agli artt. 353 e 319 cod. pen., avente ad oggetto copie di e-nnail, un quadernone, un PC e due dispositivi cellulari. Dall'ordinanza impugnata risulta che il sequestro è stato disposto sulla base delle risultanze di intercettazioni disposte in altro procedimento da cui sarebbe emerso che il Caronna, amministratore delegato della società a partecipazione pubblica Sistema Ambiente S.p.A., durante lo svolgimento di una gara pubblica indetta da Sistema Ambiente per l'acquisizione a noleggio a lungo termine di mezzi per la raccolta di rifiuti solidi urbani, ha avuto ripetuti contatti con il Presidente della Commissione di gara e con il Presidente del consiglio di amministrazione di una delle due società concorrenti (Gorent S.p.a.) ai quali palesava le proprie preoccupazioni sia per il criterio di scelta dei contraenti che in merito alla sussistenza di indagini che coinvolgevano l'altra società concorrente (Unipolrent S.p.a.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 353 cod. pen, art. 319 cod. pen; Sentenza — n. 29683/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Giuseppe Caronna, avv. Luca Giuliante, deducendo il vizio di violazione degli artt. 253 e 125 cod. proc. pen. ed il vizio di apparenza della motivazione in merito al fumus dei reati contestati, emergendo dagli atti e dalle deduzioni del ricorrente tutti gli elementi per escludere la riconducibilità delle condotte alle ipotesi di reato contestate. Invero, quanto al reato di cui all'art. 353 cod. pen., nelle due conversazioni intercettate, una con interlocutore anonimo e la seconda con il Dott.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giuseppe Caronna nato ad Alcamo l'1/6/1957 avverso l'ordinanza dell'Il aprile 2022 emessa dal Tribunale di Lucca; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Sostituto Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. Luca Giuliante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lucca ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso nel procedimento a carico di Giuseppe Caronna, indagato per i reati di cui agli artt. 353 e 319 cod. pen., avente ad oggetto copie di e-nnail, un quadernone, un PC e due dispositivi cellulari. Dall'ordinanza impugnata risulta che il sequestro è stato disposto sulla base delle risultanze di intercettazioni disposte in altro procedimento da cui sarebbe emerso che il Caronna, amministratore delegato della società a partecipazione pubblica Sistema Ambiente S.p.A., durante lo svolgimento di una gara pubblica indetta da Sistema Ambiente per l'acquisizione a noleggio a lungo termine di mezzi per la raccolta di rifiuti solidi urbani, ha avuto ripetuti contatti con il Presidente della Commissione di gara e con il Presidente del consiglio di amministrazione di una delle due società concorrenti (Gorent S.p.a.) ai quali palesava le proprie preoccupazioni sia per il criterio di scelta dei contraenti che in merito alla sussistenza di indagini che coinvolgevano l'altra società concorrente (Unipolrent S.p.a.).
Risulta, inoltre, che il decreto di sequestro faceva riferimento all'esigenza di acquisire documentazione, anche in formato digitale, telefoni cellulari, computer e altro relativi alla gara bandita dalla società Sistema Ambiente e in particolare, alle modalità di determinazione dei criteri di scelta del contraente e delle concrete modalità di svolgimento della gara medesima, essendo emerse una pluralità di condotte volte a favorire indebitamente la società concorrente Gorent S.p.a. nonché quant'altro pertinente ai reati indicati.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Giuseppe Caronna, avv. Luca Giuliante, deducendo il vizio di violazione degli artt. 253 e 125 cod. proc. pen. ed il vizio di apparenza della motivazione in merito al fumus dei reati contestati, emergendo dagli atti e dalle deduzioni del ricorrente tutti gli elementi per escludere la riconducibilità delle condotte alle ipotesi di reato contestate. Invero, quanto al reato di cui all'art. 353 cod. pen., nelle due conversazioni intercettate, una con interlocutore anonimo e la seconda con il Dott.
Andrea Bertoccini, componente della commissione di gara, il ricorrente si è limitato ad esprimere la propria preoccupazione in merito al fatto che i partecipanti alla gara indicassero tempi di consegna irrealizzabili a causa delle contingenze di mercato ed alla esistenza di indagini che coinvolgevano la Unipolrental SPA. Trattasi di una condotta erroneamente ritenuta volta ad escludere uno dei concorrenti dalla gara, in quanto in realtà correlata al dovere della stazione appaltante di valutare la ricorrenza dei presupposti soggettivi per la partecipazione ad una gara pubblica, sancito dall'art. 80 codice appalti.
Per quanto attiene alla contestazione del reato di cui all'art. 319 cod. pen., l'atto amministrativo oggetto del mercimonio si sostanzia nella telefonata intercorsa con il responsabile dell'ufficio appalti di Sistema Ambiente e con Furio Fabbri (presidente del consiglio di amministrazione della Gorent) in cui il Fabbri veniva informato di una prossima richiesta di chiarimenti in merito al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara. Tale telefonata è stata considerata dal Tribunale quale espressione dell'atto amministrativo contrario ai doveri dell'ufficio, mentre in realtà l'interlocuzione avviata rientra nell'ambito della procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9, cod. appalti.
Ad avviso del ricorrente, mancando gli elementi minimi per ricondurre le condotte alle ipotesi di reato contestate, il Tribunale avrebbe dovuto annullare il sequestro probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito. Il ricorrente, infatti, pur inquadrando le censure formulate nell'ambito del vizio di violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza della motivazione, in realtà, non attacca né il contenuto dell'originario decreto di sequestro né le successive integrazioni disposte dal Tribunale, ma si confronta con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, prospettando una diversa lettura del contenuto delle intercettazioni. Le censure formulate, prospettando, dunque, dei vizi di motivazione non denunciabili in questa Sede, sono inammissibili.
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 maggi