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Sentenza — n. 29671/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29671/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29671/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina con la quale Rosario Caponata è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il Caponata è stato ritenuto colpevole del reato di evasione in quanto trovandosi detenuto presso la casa circondariale di Trapani ed avendo usufruito di un permesso premio dalle ore 8 del 5 ottobre 2015 alle ore 20,30 del 9 ottobre 2015 ometteva di fare rientro in istituto.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 649 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29671/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Sostituto Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra ha depositato requisitoria ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso, rilevando che la giurisprudenza di legittimità ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. anche alla litispendenza e che la violazione del ne bis in idem è comunque sottratta all'onere devolutivo. Nel caso in esame la questione sarebbe stata dedotta con memoria depositata prima dell'udienza camerale ed il confronto tra le due imputazioni conferma che si è trattato del medesimo fatto.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione superamento del visto rinnovo del permesso di dimora allontanamento malgrado rischio di persecuzione espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina con la quale Rosario Caponata è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 649 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione il difensore di Rosario Caponata deducendo i vizi di violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caponata Rosario nato a Messina il 24/5/1984 avverso la sentenza del 2 dicembre 2020 emessa dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. Antonino Cacia, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina con la quale Rosario Caponata è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il Caponata è stato ritenuto colpevole del reato di evasione in quanto trovandosi detenuto presso la casa circondariale di Trapani ed avendo usufruito di un permesso premio dalle ore 8 del 5 ottobre 2015 alle ore 20,30 del 9 ottobre 2015 ometteva di fare rientro in istituto.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di Rosario Caponata deducendo i vizi di violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e di mancanza di motivazione in merito alla invocata richiesta di emissione della sentenza di proscioglimento essendo stato il Caponata già giudicato per il medesimo reato con sentenza del 20 novembre 2015 del Tribunale di Messina.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra ha depositato requisitoria ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso, rilevando che la giurisprudenza di legittimità ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. anche alla litispendenza e che la violazione del ne bis in idem è comunque sottratta all'onere devolutivo. Nel caso in esame la questione sarebbe stata dedotta con memoria depositata prima dell'udienza camerale ed il confronto tra le due imputazioni conferma che si è trattato del medesimo fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dalla sentenza prodotta risulta che l'imputato è stato già giudicato per il medesimo reato con sentenza emessa il 20 novembre 2015 dal Tribunale di Messina e, dunque, in data antecedente l'emissione della sentenza di primo grado nel presente procedimento. Poiché al momento dell'esercizio dell'azione penale nel presente procedimento era ormai maturata la preclusione conseguente alla consumazione del relativo potere, già esercitato per il medesimo fatto, nei confronti dello stesso imputato e dinanzi alla stesso Ufficio giudiziario, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale.

Va, infatti, ribadito che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del Pubblico ministero, di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800).

2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere inizata per consunzione del relativo potere.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per consunzione del relativo potere. Così deciso il 30 maggio 2022 Il Consiglie