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Sentenza — n. 29667/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29667/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29667/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputato Corrado Ravídà avverso la sentenza emessa il 16 aprile 2019 dal locale Tribunale, in parziale riforma delal decisione, riqualificato il reato di cui all'art. 323 cod. pen. originariamente ascritto ai sensi dell'art. 328, comma 1, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato.

Regesto Legislator

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art. 323 cod. pen, art. 27 d.P.R. n. 380/2001; Sentenza — n. 29667/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Erroneamente la Corte di appello ha ravvisato nella condotta ascritta al ricorrente il reato di cui all'art. 328, comma 1, cod. pen. in ragione dell'omesso esercizio da parte sua delle funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e, segnatamente, all'omessa redazione - dopo aver effettuato sopralluogo - della relazione tecnica o accertamento sulla regolarità dei manufatti riconducibili a Franco Salvatore ed al suo germano Franco Nunzio, in relazione ai quali era successivamente accertata l'assenza dei necessari titoli abilitativi.

Parole chiave

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ritardo del ministero pubblico revoca dell'atto amministrativo domanda tardiva di ricusazione vizio di procedura divieto di demolizione derelizione

Disposizioni normative citate

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art. 323 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputato Corrado Ravídà avverso la sentenza emessa il 16 aprile 2019 dal locale Tribunale, in parziale riforma delal decisione, riqualificato il reato di cui all'art. 323 cod. pen.
art. 27 d.P.R. n. 380/2001
Con il terzo motivo, omessa considerazione della deduzione difensiva in appello che faceva leva sulla estraneità dell'imputato al novero dei soggetti sui quali incombeva l'obbligo di intervento ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001, rilevando a circostanza che - ancorchè adottate in ritardo - le ordinanze di demolizione nn.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ravídà Corrado, nato a Paglíara il 02/06/1951 avverso la sentenza del 16/10/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; lette le conclusioni dell'avv. Aldo Ferraro che ha chiesto raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputato Corrado Ravídà avverso la sentenza emessa il 16 aprile 2019 dal locale Tribunale, in parziale riforma delal decisione, riqualificato il reato di cui all'art. 323 cod. pen. originariamente ascritto ai sensi dell'art. 328, comma 1, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 328, comma 1, cod. pen. esulando l'atto amministrativo in materia edlizia oggetto della imputazione da quelli da adottare "senza ritardo" per "ragioni di giustizia, o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico, o di igiene e sanità", trattandosi di accertamenti relativi alla regolarità urbanistica dì manufatti. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. per la manifesta illogicità della motivazione laddove è stato esclusa la intenzionale deviazione del corso normale dell'azione amministrativa a vantaggio del privato sul rilievo del metus dei destinatari dei controlli edilizi "pregiudicati per mafia", mentre analogo rilievo non è stato dato alla diversa prospettiva ex art. 328, comma 1, cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo, omessa considerazione della deduzione difensiva in appello che faceva leva sulla estraneità dell'imputato al novero dei soggetti sui quali incombeva l'obbligo di intervento ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001, rilevando a circostanza che - ancorchè adottate in ritardo - le ordinanze di demolizione nn. 11 e 12 del 29/8/2016 sono state adottate dal ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo, violazione degli artt. 157, 323, 328 cod. pen. e 521, 546 cod. proc. pen. in relazione alla riqualificazione del reato originariamente contestato in violazione del diritto di difesa in quanto alla data delle sentenza di appello era già spirato il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 323 cod. pen. e non potendo darsi una diversa qualificazione giuridica alla quale è conseguita una modifica in pejus del trattamento sanzionatorio e/o del computo della prescrizione (la cui decorrenza è stata ancorata alla emissione delle ordinanze di demolizione). 3.11 procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, dei decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione all'assorbente primo motivo.

2. Erroneamente la Corte di appello ha ravvisato nella condotta ascritta al ricorrente il reato di cui all'art. 328, comma 1, cod. pen. in ragione dell'omesso esercizio da parte sua delle funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e, segnatamente, all'omessa redazione - dopo aver effettuato sopralluogo - della relazione tecnica o accertamento sulla regolarità dei manufatti riconducibili a Franco Salvatore ed al suo germano Franco Nunzio, in relazione ai quali era successivamente accertata l'assenza dei necessari titoli abilitativi.

Invero, errata è la riconduzione operata dalla Corte in sede di riqualificazione della condotta, ai motivi di giustizia degli atti omessi sulla base del rilievo penale delle violazioni edilizie e sulla natura di rifiuto della omissione da parte del ricorrente in ragione dei vari solleciti a lui rivolti (v. pg. 4 e 5 della sentenza) essendo stato orientamento consolidato in tema di omissione di atti di ufficio che per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende solo un ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile, o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nígro, Rv. 264425; conf.

Sez. 6, n. 10060 del 10/02/2021, Nicastro, Rv. 280876) e che, nell'ambito dei provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia, l'ordinanza di sospensione dei lavori, che deve essere emessa dal pubblico ufficiale nel caso di lottizzazione abusiva, non rientra tra gli atti da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia, la cui mancata adozione integra il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., trattandosi di provvedimento cautelare amministrativo emanato per ragioni diverse da quelle inerenti all'attività giurisdizionale o all'attività di indagine o di attuazione del diritto obiettivo facente capo al giudice, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 5688 del 13/12/2013 (dep. 2014), Rv. 258694).

3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza