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Ordinanza — n. 29015/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29015/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29015/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Robe Tomei Ionel, nato il 14/07/1982 in Romania avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; Letta la sentenza del 30/06/2022, con cui la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di Robe Tomel Ionel all'A.G. della Romania in base a M.A.E. emesso in data 08/06/2022 per l'esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ialonnita in data 23/06/2020; atteso che in data 06/07/2022 Robe Tomél Ionel ha presentato in carcere dichiarazione di impugnazione, riservando i motivi al difensore; considerato che il ricorso, così presentato, è inammissibile, sia perché del tutto privo di motivi sia perché comunque presentato oltre il termine di cinque giorni previsto dal riformulato art. 22, comma 1, legge 69 del 2005; ritenuto che può procedersi alla relativa declaratoria de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in ragione dei profili di colpa a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29015/2022 — snpen · Corte di Cassazione: della Romania in base a M.A.E. emesso in data 08/06/2022 per l'esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ialonnita in data 23/06/2020; atteso che in data 06/07/2022 Robe Tomél Ionel ha presentato in carcere dichiarazione di impugnazione, riservando i motivi al difensore; considerato che il ricorso, così presentato, è inammissibile, sia perché del tutto privo di motivi sia perché comunque presentato oltre il termine di cinque giorni previsto dal riformulato art. 22, comma 1, legge 69 del 2005; ritenuto che può procedersi alla relativa declaratoria de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in ragione dei profili di colpa a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale procedure di ricorso anticipo delle spese
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Robe Tomei Ionel, nato il 14/07/1982 in Romania avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letta la sentenza del 30/06/2022, con cui la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di Robe Tomel Ionel all'A.G. della Romania in base a M.A.E. emesso in data 08/06/2022 per l'esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ialonnita in data 23/06/2020; atteso che in data 06/07/2022 Robe Tomél Ionel ha presentato in carcere dichiarazione di impugnazione, riservando i motivi al difensore; considerato che il ricorso, così presentato, è inammissibile, sia perché del tutto privo di motivi sia perché comunque presentato oltre il termine di cinque giorni previsto dal riformulato art. 22, comma 1, legge 69 del 2005; ritenuto che può procedersi alla relativa declaratoria de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in ragione dei profili di colpa a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 69 del 2005. Così decis