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Ordinanza — n. 29001/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible against sentencing application due to lack of statutory grounds under Art. 448.2-bis. Appeal rejected for procedural reasons regarding sentencing application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29001/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it targeted a sentencing application rather than a substantive judgment. The appellant argued that the lower court failed to verify the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and lacked sufficient reasoning. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits challenges to sentencing applications to specific statutory violations, which were not alleged here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing applications are inadmissible unless they allege specific statutory violations of law enumerated in the relevant provision.

Parole chiave

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sentencing application appeal inadmissible cassation Art. 448.2-bis Art. 129 Code procedural de plano motivi di cassazione oltraggio alla corte motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Motolese Francesco, nato a Ceglie Messapica il 09.07.1994 avverso la sentenza del 01/04/2022 emessa dal Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini; OSSERVA Ritenuto che il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza, essendo inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Nel caso di specie il ricorrente si limita a denunciare il vizio della violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. ed alla assenza di motivazione, viceversa assolte nella decisione impugnata con una motivazione congrua in relazione alla tipologia dei poteri di controllo e verifica rimessi al giudice in presenza di accordo delle parti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente