Italian Court dismisses appeal on pre-trial detention modification due to res judicata and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the lower court's refusal to modify pre-trial detention inadmissible. The appellant argued that his intellectual disturbance should have been considered to reduce his dangerousness, but the court found this generic claim unmeritorious and already addressed in prior proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal lacked interest because the lower court had already evaluated the relevant facts, establishing a binding precautionary judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.p.; Art. 23 comma 8 d.I. n. 137/2020: An appeal against a second-instance decision is inadmissible if the grounds were already rejected at the first instance for manifest unfoundedness, as no favorable outcome would result from a remand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cosentino Francesco, nato a Soverato il 10/7/1995 avverso l'ordinanza emessa il 22/3/2022 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà confermava il rigetto dell'istanza di sostituzione delta misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Cosentino per i reati di cui agli artt.73 comma 1 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, si rilevava che le questioni dedotte dall'appellante erano state esaminate in occasione del riesame avverso l'ordinanza genetica, sicchè si era formato il giudicato cautelare.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale deduce cumulativamente vizio di motivazione e violazione di legge. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il disturbo intellettivo fosse stato allegato per sostenere l'incompatibilità con lo stato detentivo, posto che tale condizione era addotta quale elemento idoneo ad attenuare il giudizio di pericolosità. Il ricorrente evidenziava, inoltre, come vi fossero ulteriori elementi nuovi a sostegno dell'istanza di modifica della misura cautelare, consistenti sia nel fatto che l'indagato, all'epoca dell'adozione della misura dimorante in Germania, era spontaneamente rientrato in Italia per assoggettarsi alla misura, inoltre, anche il notevole lasso temporale decorso rispetto ai fatti andava adeguatamente valutato come circostanza nuova.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Esaminando le plurime censure proposte dal ricorrente con l'unico motivo di ricorso, si deve necessariamente partire da quella relativa alla dedotta omessa valutazione del "disturbo intellettivo" con riguardo alla valutazione della personalità del ricorrente e, quindi, al giudizio di pericolosità. Il motivo è del tutto generico, posto che si ipotizza la sussistenza di un non meglio specificato "disturbo" senza considerare che tale condizione personale, non inficiando l'imputabilità, rappresenta un elemento neutro rispetto all'accertato rischio di reiterazione del reato.
Il fatto che nell'ordinanza impugnata il "disturbo intellettivo" sia stato valutato essenzialmente con riguardo alla incompatibilità con il regime carcerario non determina di per sé un vizio di motivazione suscettibile di condurre all'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. A tal riguardo, infatti, deve applicarsi il principio secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.3, n.46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv.277281).Il principio richiamato ha una portata generale, valevole per qualunque ipotesi di appello e, quindi, applicabile anche con riguardo alle impugnazioni cautelari. 2.1.
Per quanto concerne le restanti doglianze relative all'insussistenza della attualità del pericolo, desumibile anche dalla spontanea costituzione dell'indagato dopo aver saputo dell'emissione dell'ordinanza cautelare, risultano pienamente condivisibili le argomentazioni rese dal Tribunale. È stato correttamente sottolineato come tali aspetti sono stati già valutati in sede di riesame, sicchè la loro riproposizione è preclusa in virtù del giudicato cautelare. Peraltro, nell'ordinanza impugnata è stata ugualmente fornita un'adeguata motivazione volta ad escludere la rilevanza del mero decorso temporale dall'applicazione della misura, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti donniciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perchè la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. pr