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Sentenza — n. 28987/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28987/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28987/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Parma ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova di Tommaso Tosti, imputato dei delitti di cui agli artt. 337 cod. pen., 81, primo comma, 582, 585, in relazione agli artt. 576, primo comma n. 1 e 5 bis, cod. pen., art. 341 bis cod. pen., 490, in relazione agli artt. 476 e 482 cod. pen., art. 635, secondo comma, n. 1, in relazione all'art. 625 n. 7, cod. pen., 81, second comma, 651 cod. pen.

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen, art. 341 bis cod. pen, art. 464 quater, comma 4 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, articolo 619 cod. proc. pen, art. 133 c.p; Sentenza — n. 28987/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di questa Corte parimenti ha affermato che, ai fini della valutazione di idoneità del programma di trattamento per la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, nella valutazione dell'idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva e sulla intensità del lavoro di pubblica utilità cui è subordinata la concessione, applicando in via analogica gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Zezza, Rv.

Parole chiave

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modifica dei contributi di mantenimento lavoro aggiuntivo prolungamento dell'orario di lavoro sussidio per le spese di soggiornante settimanale ore di lavoro non effettuate proroga della misura terapeutica

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Parma ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova di Tommaso Tosti, imputato dei delitti di cui agli artt. 337 cod. pen., 81, primo comma, 582, 585, in relazione agli artt.
art. 341 bis cod. pen
pen., art. 341 bis cod. pen., 490, in relazione agli artt.
art. 464 quater, comma 4 cod. proc. pen
L'art. 464 quater, comma 4 cod. proc. pen., tuttavia, prevede che «Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464 bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato».
art. 133 cod. pen
Il giudice, infatti, non avrebbe offerto alcuna motivazione in merito alle ragioni della propria decisione in punto di durata dei lavori di pubblica utilità né prima né dopo la correzione dell'errore materiale, limitandosi a richiamare l'idoneità del programma e i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
articolo 619 cod. proc. pen
art. 133 c.p
Il giudice, infatti, non avrebbe offerto alcuna motivazione in merito alle ragioni della propria decisione in punto di durata dei lavori di pubblica utilità né prima né dopo la correzione dell'errore materiale, limitandosi a richiamare l'idoneità del programma e i parametri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tosti Tommaso, nato a Borgo Val di Taro il 30.11.2000; avverso l'ordinanza del 10 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Parma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo la rettifica del dispositivo dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Parma ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova di Tommaso Tosti, imputato dei delitti di cui agli artt. 337 cod. pen., 81, primo comma, 582, 585, in relazione agli artt. 576, primo comma n. 1 e 5 bis, cod. pen., art. 341 bis cod. pen., 490, in relazione agli artt. 476 e 482 cod. pen., art. 635, secondo comma, n. 1, in relazione all'art. 625 n. 7, cod. pen., 81, second comma, 651 cod. pen.

2. L'avvocato Valeria Petrolini, nell'interesse dell'imputato impugna l'ordinanza e ne chiede l'annullamento. Premette il ricorrente che la richiesta di sospensione aveva ad oggetto lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per «16 ore settimanali non consecutive (2 giornate di 8 ore ciascuna)» e, invece, l'ordinanza impugnata ha disposto lo svolgimento di lavori di pubblica utilità «per almeno 48 ore mensili per la durata di dodici mesi (ripartibili in non meno di sei giorni al mese)». A seguito di correzione di errore materiale, inoltre, il Giudice avrebbe ridetermino la durata dei lavori per un totale di 64 ore mensili. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 464 quater, comma 4 cod. proc. pen., in quanto, nel precisare che le ore di lavoro di pubblica utilità sarebbero state «ripartibili in non meno di sei giorni al mese», il giudice avrebbe modificato il programma di trattamento concordato in assenza del consenso dell'imputato in punto di giornate lavorative. Rileva il ricorrente, inoltre, che anche dopo il provvedimento di correzione di errore materiale, essendo rimasto invariato il limite di sei giorni al mese, il provvedimento sarebbe contra legem, stante il divieto di superamento di otto ore giornaliere posto dall'art. 168 bis, terzo comma, cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla durata della messa alla prova, disposta senza adeguata motivazione e omettendo di considerare l'attenuante del risarcimento del danno e le attenuanti generiche. Il giudice, infatti, non avrebbe offerto alcuna motivazione in merito alle ragioni della propria decisione in punto di durata dei lavori di pubblica utilità né prima né dopo la correzione dell'errore materiale, limitandosi a richiamare l'idoneità del programma e i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e, dunque, senza dare effettivamente conto delle ragioni poste a fondamento della propria valutazione.

La durata dei lavori di pubblica utilità, infatti, non dovrebbe essere necessariamente identica a quella della sospensione disposta del procedimento penale. Ad avviso del ricorrente, il mero richiamo di stile ai parametri di cui all'art.133 cod. pen., inoltre, non soddisfa le esigenze di motivazione che incombevano sul giudice, che era tenuto a dare conto delle scelte operate, proprio in considerazione della gravosità della sanzione applicata e della modifica apportata in peius.La correzione di ore mensili da svolgere, peraltro, lasciando inalterata la durata di dodici mesi, avrebbe determinato una durata dei lavori di pubblica utilità passata dalle originarie 576 ore a 768 ore complessive.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

4. Il Procuratore generale, nella requisitoria e conclusioni scritte del 4 aprile 2022, ha chiesto la rettifica del dispositivo del provvedimento impugnato, sostituendo alle parole «ripartibili in non meno di sei giorni al mese» le parole «ripartibili in non meno di otto giorni al mese». Nel corpo del dispositivo del provvedimento impugnato vi sarebbe, infatti, un evidente errore materiale di calcolo là dove si specificava che il lavoro di pubblica utilità dovesse essere prestato per almeno 48 ore mensili; il corretto calcolo (muovendo dalla determinazione delle ore settimanali, fissata in sedici nel programma concordato) porterebbe, infatti, a 64 ore mensili (16 x 4 settimane al mese).

Rimarrebbe, inoltre, il riferimento alla ripartizione del monte ore mensile in «non meno di sei giorni al mese» originato (e non modificato) dal precedente computo, che potrebbe implicare, su un computo di 64 ore mensili il superamento del limite di cui all'art. 168 bis, terzo comma, cod. pen. A tale imperfezione risultante dal combinato disposto dell'ordinanza e della correzione di errore materiale, ad avviso del Procuratore generale, sarebbe possibile rimediare con l'adozione di provvedimento ai sensi dell'articolo 619 cod. proc. pen., specificando che la frase «non meno di sei giorni al mese» va rettificata in «non meno di otto giorni al mese».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

2. Con il secondo motivo, che ha rilievo preliminare, in quanto è idoneo a determinare l'integrale caducazione del provvedimento impugnato e non già solo la sua rettifica, la parte ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla durata della messa alla prova, disposta senza adeguata motivazione e omettendo di considerare l'attenuante del risarcimento del danno e le attenuanti generiche.

3. Il motivo è fondato. Occorre rilevare, in via preliminare, che il programma di trattamento risulta carente, in quanto non determina la durata del lavoro di pubblica utilità. L'art. 464 quater, comma 4 cod. proc. pen., tuttavia, prevede che «Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464 bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato». La giurisprudenza di questa Corte ha, dunque, precisato che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è necessario il consenso dell'interessato per determinare una durata del lavoro di pubblica utilità superiore a quella individuata nel programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio esecuzione penale esterna e presentato dall'imputato (Sez. 4, n. 481 del 26/10/2021, Arpiní, Rv. 282563 - 01;

Sez. 6, n. 44646 del 01/10/2019, Evangelista, Rv. 277216). Stante il tenore dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., è, infatti, ben possibile al Giudice integrare o modificare il programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. ma che tale iniziativa presuppone il previo consenso dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 4610 del 18/12/2015, dep. 2016, Abazi Migeljano; Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017, dep. 2018, Tortola, Rv. 272006-01; Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019, dep. 2020, Di Leo, Rv. 278306-01).

4. In assenza di una determinazione della durata del programma di trattamento, il Giudice del Tribunale di Parma ha, inoltre, determinato la stessa in misura annuale in via del tutto apodittica, affermando di aver «tenuto conto di tutti i parametri previsti dall'art. 133 c.p.», ma senza precisare quali specifici indici siano stati posti a fondamento della valutazione concretamente operata. La Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 54 del 2017, del resto, ha precisato che la valutazione del giudice anche in ordine alla concreta durata del lavoro di pubblica utilità non potrà che far riferimento ai canoni di cui all'art. 133 cod. pen., alla luce delle caratteristiche della prestazione lavorativa in rapporto alle esigenze dell'imputato, e che, dunque, sussiste un preciso obbligo di motivazione sul punto da parte del giudice di merito sulla congruità del programma di trattamento proposti rispetto alla finalità delle messa alla prova.

La giurisprudenza di questa Corte parimenti ha affermato che, ai fini della valutazione di idoneità del programma di trattamento per la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, nella valutazione dell'idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva e sulla intensità del lavoro di pubblica utilità cui è subordinata la concessione, applicando in via analogica gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Zezza, Rv.

Rv. 272066 - 01).

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma.

P.Q.M.

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